Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Tar del Friuli contestando l’atto di revoca della sua licenza. Il Tar ha stabilito che: “è fondata la censura, svolta col primo motivo di ricorso, di violazione del citato art. 24, commi 21 e 22 d.l. n. 98/2011, conv. l. n. 111/2011, norma che, citata a sostegno del provvedimento impugnato, necessita però dell’intervento dell’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente, in quanto prevede che “Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria; non può condividersi l’obiezione della difesa dell’Amministrazione dell’Interno, secondo cui il provvedimento sarebbe autonomamente sorretto da una valutazione discrezionale, di esclusiva competenza del Questore, ex art. 11 del TULPS, relativamente al fatto che i necessari requisiti soggettivi, di affidabilità e moralità, in capo alla parte ricorrente sarebbero venuti meno: infatti, una tale motivazione non è in alcun modo desumibile dal provvedimento, nel quale non è nemmeno citata la suddetta norma del TULPS che (effettivamente) attribuirebbe detto autonomo potere; il ricorso, per tale assorbente ragione, va dunque accolto ed il provvedimento impugnato va quindi annullato”. Il Tar del Friuli, poiché era necessario l’intervento dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per accertare le violazioni, ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria. ac/AGIMEG