Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Comune di Parma avente ad oggetto “Prevenzione e contrasto alle ludopatie – Approvazione elenchi e mappatura delle sale gioco, sale scommesse, esercizi commerciali, pubblici esercizi, aree aperte al pubblico, circoli privati e associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 del TULPS” e dell’Ordinanza di cessazione dell’attività di sala gioco/sala scommesse.
Il Tribunale ha sostenuto che “ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, in disparte ogni considerazione sul fumus boni iuris dei motivi aggiunti proposti, la sussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile, in quanto l’esecuzione del provvedimento impugnato comporterebbe la chiusura della sala scommesse di che trattasi, e ritenuto, altresì, necessario pervenire alla discussione del merito della causa, già fissata al 24 maggio 2023, re adhuc integra”.
Dunque, il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto la domanda cautelare della parte ricorrente e sospeso l’efficacia del provvedimento di chiusura emanato dal Comune di Parma. ac/AGIMEG