Un Centro di trasmissione Dati ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna a seguito del diniego del rilascio della licenza di polizia. I titolari hanno presentato doglianze in merito alla mancata possibilità di iniziativa d’impresa a causa del sistema concessorio vigente in Italia. Il Tribunale ha affermato: “la parte ricorrente sostiene, in concreto, l’illegittimità del sistema italiano in materia di scommesse, ossia l’illegittimità del cosiddetto “doppio binario”, per cui chi intende svolgere l’attività di raccolta scommesse deve munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS. Tale sistema, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, risulta però del tutto legittimo e, dunque, il provvedimento impugnato è immune dal denunciato vizio di contrarietà ai principi di proporzionalità e concorrenza. A tal riguardo, difatti, il Collegio rileva che la questione oggetto di giudizio è già stata affrontata più volte in giurisprudenza, la quale ha avuto modo di esprimere sul punto principi da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi”. Con questa motivazione il Tar dell’Emilia-Romagna respinge il ricorso dell’esercente e conferma la legittimità del provvedimento del Questore di Reggio Emilia. ac/AGIMEG