Il Tar per l’Emilia Romagna ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Romagna Giochi S.r.l., Terry Bell contro il Comune di Riccione per l’annullamento del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di sala giochi/scommesse e delle lettere con cui non è stata accolta la richiesta di proroga dei termini di chiusura dell’attività di sala giochi/scommesse. Nello specifico la sala si trovava “ad una distanza inferiore a mt. 500 dalla Scuola Materna San Lorenzo, individuata quale luogo sensibile dalla mappatura approvata”. Alla sala sono stati dati sei mesi per procedere alla chiusura, ai quali si sono aggiunti ulteriori sei per adempiere alla delocalizzazione nel Comune di Faenza. “La delocalizzazione nel comune di Faenza non avrebbe avuto esito positivo, essendo accertato che Romagna Giochi srl aveva già inoltrato al SUAP di quella amministrazione ben cinque istanze per delocalizzare in un unico locale a Faenza cinque sale giochi ubicate nel territorio faentino. Successivamente, Romagna Giochi Srl presentava una seconda istanza, avente ad oggetto la delocalizzazione nel comune di Misano Adriatico. Tale seconda istanza è stata denegata con la motivazione che l’istanza è tardiva in quanto presentata oltre il termine semestrale imposto per la chiusura dell’attività e perché entro tale termine non è in concreto possibile la fattibilità della realizzazione dei nuovi locali in Misano”. La delibera regionale che contiene le disposizioni per la delocalizzazione prevede testualmente:”Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura. In ragione dell’introduzione della deroga di cui sopra, i Comuni, qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta.” Il collegio ritiene che le sopra richiamate disposizioni della citata delibera regionale n° 68 del 2019 devono essere interpretate nel senso che l’ulteriore proroga di 6 mesi si applica nel caso in cui debba essere attuata la delocalizzazione per la quale, nei precedenti 6 mesi, sia stata già presentata istanza di delocalizzazione. L’ulteriore proroga di 6 mesi non si applica invece quando l’istanza di delocalizzazione venga proposta dopo la scadenza dei primi sei mesi, come è avvenuto nel caso di specie. La presente istanza di delocalizzazione deve essere qualificata come nuova istanza e non come comunicazione integrativa perché nei primi 6 mesi era stata presentata istanza di delocalizzazione nel comune di Faenza e non di Misano”, conclude il Tar. cdn/AGIMEG