“Nella comparazione dei contrapposti interessi, appare necessariamente prevalente nella presente fase cautelare, la tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia della salute e sicurezza collettiva rispetto all’interesse economico fatto valere in giudizio”. Con questa motivazione il Tar Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di una sala scommesse contro il Comune di San Lazzaro di Savena (BO), per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza avente ad oggetto “Chiusura dell’attività di raccolta e gestione scommesse ippiche e/o sportive presso i locali di via Firenze”. Il Collegio ha rilevato che “il ricorso è infondato in relazione al complesso delle censure in esso delineate” e per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna “rigetta l’istanza cautelare”. cr/AGIMEG