Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha respinto due ricorsi presentati da altrettante agenzie di scommesse sportive dei Comuni di Castel San Giovanni e di Rottofreno, entrambi in provincia di Piacenza, che chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle ordinanze di chiusura delle due attività poiché situate “in posizione di incompatibilità con la vigente mappatura dei luoghi sensibili in applicazione delle disposizioni regionali L.R. 5/2013 – D.G.R. 831/2017”. Per i giudici “il provvedimento impugnato pare essere attuativo della delibera regionale n. 831 (adottata ex art. 6 bis della L.R. n. 18/2016), mai impugnata. Ritenuto che, per quanto precede, il ricorso non sia sorretto da fumus e che pertanto non ricorrano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.”, il Tar Emilia Romagna respinge l’istanza di sospensione. cr/AGIMEG