Diversi operatori di gioco hanno presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento della deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)”, nonché di tutti i provvedimenti comunali di “mappatura dei luoghi sensibili” e “conseguenti sulle attività in corso” da essa contemplati.
Il Tribunale ritiene innanzitutto di dovere ribadire, riguardo alle censure prospettate dalle società ricorrenti e secondo quanto affermato dall’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, “che tanto le delibere regionali quanto i successivi Regolamenti comunali sono attuativi e operano in coerenza con la normativa nazionale settoriale, avente finalità e obiettivi di contrasto al dilagante fenomeno della ludopatia, onde tutelare al meglio la salute dei cittadini. Pertanto, stante l’indiscussa ratio di tale disciplina, risultano del tutto inconferenti e in ogni caso infondate le argomentazioni con cui parte ricorrente attribuisce a tale peculiare normativa finalità di tutela e governo del territorio, erroneamente ponendo le relative disposizioni a confronto con la diversa disciplina che ordinariamente regola i procedimenti inerenti l’assetto edilizio urbanistico nell’ambito del territorio sia regionale sia comunale”.
Di conseguenza, “nei casi di mancato rispetto del limite distanziometrico previsto dalla più volte citata legge regionale, i suddetti enti territoriali coinvolti nella vicenda, legittimamente ordinano la chiusura dei locali in cui svolge l’attività di sala gioco/scommesse, lasciando però agli operatori economici interessati un lasso temporale di ulteriori 6 mesi, in cui è loro consentito delocalizzare la sala gioco/scommesse”.
Infine, il Tar dell’Emilia-Romagna ha ribadito che “la giurisprudenza amministrativa che si è occupata di tali questioni ha stabilito innanzitutto la ragionevolezza della scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli impianti di gioco e le sale scommesse vicina ai centri abitati e ai “luoghi sensibili”, così come risulta coerente e non in contrasto con l’art. 41 Cost. – in un’ottica di lotta al fenomeno della ludopatia e una volta escluso il c.d. effetto espulsivo” – la previsione di un limite distanziometrico di m. 500 che deve intercorrere tra impianti di gioco e detti “luoghi sensibili”, quale misura diretta ad allontanare dette attività dai luoghi frequentati ordinariamente da persone psicologicamente più fragili rispetto ai rischi connessi all’attività di gioco e scommesse”.
Pertanto il Tar dell’Emilia-Romagna ha deciso di respingere i ricorsi e confermare il provvedimento della Giunta regionale. ac/AGIMEG