Tar Emilia-Romagna chiude una sala giochi: “Questura è tenuta a far cessare l’attività se manca il rispetto della normativa sul distanziometro”

Il titolare di una sala giochi di Rimini ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna l’atto della Questura con cui è stata richiesta la restituzione delle licenze di pubblica sicurezza perché l’attività non rispettava la distanza minima da un luogo sensibile.

Il Tribunale ha precisato che “come noto l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti è soggetto alla licenza del Questore di cui all’art. 88 TULPS, tenuto a verificare sia i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, che il rispetto delle normative in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati sensibili, ovvero da tutti quei luoghi, in primis gli istituti scolastici, nei quali si presume la presenza di soggetti di giovani e minori (Consiglio di Stato sez. III 27 luglio 2018, n. 4604).

Ne consegue il carattere del tutto vincolato del provvedimento impugnato, alla stregua di una decadenza, non potendo il Questore mantenere una licenza relativa ad attività non più consentita per effetto della normativa in tema di c.d. distanziometro, ritenuta conforme a Costituzione con particolare riferimento all’art. 41 c. 2 Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298) compatibile con la normativa euro unitaria (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618 e id., 19 marzo 2019, n. 1806) e mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno c.d. della ludopatia.

Il Comune di Rimini con vari atti da ultimo con la nota datata 1 febbraio 2022, atti tutti rimasti inoppugnati, ha prorogato più volte il termine di chiusura sia ai sensi delle disposizioni attuative regionali che dello stesso art. 103 c. 2, DL 18/2020 ritenuto applicabile anche in” subiecta materia” (Consiglio di Stato sez. V, 19 luglio 2022 n. 6236); indi ha comunicato alla ricorrente la chiusura definitiva dell’attività entro il 30 giugno 2022, vincolando anche in questo caso l’attività del Questore”.

Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna respinge il ricorso dell’esercente e conferma la legittimità degli atti impugnati. ac/AGIMEG