Distanziometro, Tar Emilia-Romagna respinge istanza di una sala giochi vicina ad una scuola per l’infanzia: “Rientra tra i luoghi sensibili”

Il titolare di una sala giochi di Bologna ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento la comunicazione del Comune che attestava che l’attività era svolta all’interno di locali situati a meno di 500 metri da un luogo sensibile, identificato nella Scuola di infanzia “Girotondo”, identificata come “Istituto Scolastico”, con l’avvertenza di provvedere a chiusura o delocalizzazione entro i 6 mesi successivi dal ricevimento.

Il Tribunale ha stabilito che “ad un primo sommario esame, non si possono apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa sia la sussistenza di seri profili di inammissibilità del gravame eccepiti dalle amministrazioni resistenti (avendo la ricorrente ricevuto sin dal 12 febbraio 2019 comunicazione dell’avvenuta mappatura comunale della vicinanza della sala giochi a luogo sensibile) sia comunque la ricomprensione delle scuole dell’infanzia (a differenza degli asili nido) tra le scuole di “ogni ordine e grado” ai sensi della vigente normativa statale e regionale, dunque tra i luoghi sensibili ex art. 6, comma 2 bis, L.R. n. 5/2013″.

Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto la domanda cautelare e confermato la legittimità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG