Tar Emilia-Romagna: “E’ legittima la sospensione dell’attività di raccolta scommesse per motivi di sicurezza pubblica”

Il titolare di un esercizio di raccolta scommesse ha presentato ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento del provvedimento di sospensione di 10 giorni dell’attività emesso dalla Questura di Modena per “concreti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici”.

Il Tribunale ha chiarito che “dalle premesse del provvedimento impugnato, non contestate nella loro effettiva sussistenza e non smentite nel ricorso nemmeno in via indiziaria, emerge che, all’esito di una pluralità di controlli effettuati dalla Polizia nel locale gestito dalla società ricorrente in un rilevante arco temporale, sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali o di polizia, unitamente alla circostanza che il locale è già stato destinatario di un ordine di sospensione per quindici giorni in data 12 dicembre 2017. In particolare è stato evidenziato che nei giorni 7, 14 e 27 marzo, 8 maggio, 1° agosto, 3 ottobre, 5 e 29 novembre e 3 dicembre 2019 le forze di Polizia, quasi sempre in orario notturno, hanno identificato diversi avventori del locale con precedenti penali e di polizia; ciò dimostra altresì che l’attività della sala giochi, in violazione dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Modena, molto spesso si è protratta oltre le ore 22,00, individuato quale orario di chiusura imposto a siffatta tipologia di esercizi. A tal proposito nel provvedimento questorile impugnato si è pure segnalato come la ricorrente sia stata sanzionata per ben quattro volte nel corso dell’anno 2019 per la violazione del predetto limite orario”.

I fatti richiamati, in ragione della loro consistente entità, “sono pertanto indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata. In tale contesto la contestata misura cautelare, espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (cfr. Consiglio di Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880; III, 20 dicembre 2016, n. 2644). Peraltro, contrariamente alla tesi esposta nel ricorso, la violazione del limite orario nella raccolta delle scommesse e del gioco lecito favorisce l’aggregazione di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico presso l’esercizio gestito dalla società ricorrente e quindi ben ha fatto la Questura a stigmatizzare tale violazione e a sottolinearne la rilevanza ai fini dell’adozione della misura di sospensione dell’attività”.

In conseguenza di ciò “risulta giustificato l’ordine di sospensione della licenza da parte del Questore, atteso che “il potere in questione, ampiamente discrezionale, ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico; ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività”.

Per questi motivi il ricorso è stato rigettato dal Tar dell’Emilia-Romagna che, dunque, ha confermato la legittimità del provvedimento della Questura di Modena. ac/AGIMEG