“L’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente risulta manifestamente inaccoglibile, in quanto non risulta documentalmente comprovato l’effettivo inserimento dell’ippodromo in oggetto nella contestata mappatura dei luoghi sensibili, non essendo stati allegati al ricorso i tre elaborati grafici richiamati nel dispositivo dell’impugnata delibera comunale”. Con questa motivazione il Tar dell’Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha respinto – “in quanto manifestamente infondata” – l’istanza cautelare presentata da Hippogroup Cesenate per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera del Consiglio del Comune di Cesena avente ad oggetto la Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” – Approvazione mappatura dei luoghi sensibili, e la delibera della Giunta regionale n. 831 del 12.6.2017, recante Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare in quanto manifestamente infondata. lp/AGIMEG