Tar Emilia Romagna: disposta nuova verifica mappatura luoghi sensibili

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) si è espresso riguardo un ricorso presentato contro il distanziometro del Comune di Reggio Emilia. Il TAR ha disposto la verifica della mappatura dei luoghi sensibili.

“Con il ricorso in esame la società titolare di due sale scommesse ubicate nel Comune di Reggio Emilia ha impugnato la deliberazione G.C. n. 221/2017 con cui l’Amministrazione comunale ha effettuato la mappatura degli esercizi posti nelle vicinanze dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. 5/2013 e s.m., unitamente alle disposizioni regionali attuative.

A sostegno del gravame ha dedotto n. 4 articolati motivi di violazione e falsa applicazione di legge oltre che di eccesso di potere sotto vario profilo, dolendosi in particolare dell’effetto c.d. espulsivo determinato dai provvedimenti impugnati non risultando a suo dire possibile nel territorio comunale individuare aree alternative idonee in cui delocalizzare l’attività di raccolta delle scommesse lecite”, si legge nella sentenza.

“1.-E’ materia del contendere la legittimità dei provvedimenti con cui il comune di Reggio Emilia ha effettuato (ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis L.R. 5/2013) la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale e ricompreso le due sale giochi della ricorrente tra quelle ubicate a distanza inferiore al limite distanziale di 500 mt.

La legge regionale Emilia Romagna 4 luglio 2013 n. 5 come modificata dalla legge 28 ottobre 2016, n. 18 nell’esercizio delle proprie attribuzioni concorrenti in materia di “tutela della salute” (Corte Cost. n. 108/2017), ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse compresi i c.d. corner dai luoghi sensibili ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. La Giunta regionale, con delibera n. 831/2017, ha onerato i Comuni a procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza.

In particolare all’esito della suindicata ricognizione le due sale gestite dalla ricorrente sono risultate poste ad una distanza da luoghi sensibili rispettivamente di 450 mt. per la sala di via Gramsci e di 400 e 210 mt. per la sala di via Martiri della Bettola, dunque a distanza inferiore al limite di 500 mt. e per ciò sottoposte a delocalizzazione obbligatoria.

2.- Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alla sala di via Gramsci dando atto della intervenuta volontaria chiusura, come da richiesta avanzata dalla ricorrente.

L’improcedibilità deve invece essere esclusa in riferimento all’altra sala di via Martiri della Bettola attesa la prova fornita in ordine alla perdurante apertura.

3.- Deve poi essere respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse.

Come più volte rilevato dall’adito Tribunale la mappatura dei punti di raccolta di scommesse lecite, che non rispettano i limiti di distanza previsti dalla L.R. n. 5/2013 come modificata dalla L.R. 18/2016, è atto amministrativo generale immediatamente lesivo dell’interesse dei titolari dei detti punti di raccolta e deve dunque essere subito impugnato, risultando i successivi provvedimenti di chiusura delle attività del tutto vincolati, consequenziali e senza alcuna nuova ponderazione di interessi, invero già compiuta a monte in tutto e per tutto dal legislatore regionale. Tale principio è stato affermato ove – come nel caso di specie – la deliberazione comunale di mappatura pur non individuando nominativamente le sale scommesse gestite dalla ricorrente tra quelle non compatibili con i limiti distanziali, le identifica “icto oculi” mediante l’indirizzo ed il numero civico, individuando il “dies a quo” per la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione non già dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio ma dalla comunicazione personale ai diretti interessati ovvero ai titolari delle sale scommesse e sale giochi, in considerazione del contenuto scindibile immediatamente e direttamente lesivo.

4.- Venendo al merito parte ricorrente lamenta l’incostituzionalità dell’art. 6 c. 2-bis della legge regionale 5/2013, come modificato dall’art. 48 L.R. 18/2016, per violazione degli 3, 5, 41, 117, c. 2, lett. e) e 117, c. 3, 117 c. 1 in riferimento al Prot. Add. All. 1 CEDU, 118 e 120 Cost. in quanto comporta l’impossibilità di esercitare il gioco lecito in tutti i centri urbani della Regione e per quel che qui interessa nel territorio comunale di Reggio Emilia, posta la capillare diffusione dei luoghi sensibili considerati dalla norma ai fini dell’apposizione del divieto di cui si tratta.

Come già ritenuto dall’adito Tribunale la disamina della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, specie in riferimento agli artt. 41 e 117 c. 1 cost. in riferimento al Prot. Add. n.1 CEDU, presuppone il necessario accertamento in punto di fatto della concreta situazione territoriale del comune in cui risulta ubicata la sala colpita dal divieto ovvero dell’esistenza o meno di aree idonee alla delocalizzazione dell’attività.

Sul punto la società ricorrente ha fornito come suo onere elementi di prova a sostegno della particolare esiguità di tali aree (pari allo 0,04%) idonee mentre l’Amministrazione comunale non ha per contro allegato specifici elementi atti a confutare la prospettazione attorea.

5.- Ritiene il Collegio pertanto necessario disporre, ai sensi degli artt. 19 e 66 c. p. a., una verificazione che, sulla base degli atti di causa, compreso l’elaborato peritale prodotto dalla parte ricorrente, e di ogni accertamento ritenuto utile ai fini della verificazione chiarisca:

a) se, tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Reggio Emilia, l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 6 comma 2 bis, della legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 2013, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016, così come attuato dalle deliberazioni della Giunta Regionale oggetto di impugnazione (n. 831 del 12 giugno 2017 e n. 68 del 21 gennaio 2019), determini che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale delle sale gioco e delle sale scommesse come definite dalla legge regionale e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti, secondo quanto appresso), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione;

b) inoltre se, tenuto conto di tutte le sale gioco e le sale scommesse autorizzate ed in esercizio in ambito comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2016, nonché della “mappatura dei luoghi sensibili” realizzata dall’amministrazione comunale, l’applicazione della disciplina volta alla c.d. delocalizzazione dell’attività nello stesso territorio comunale ne consentisse, nei termini ivi fissati, il trasferimento e la prosecuzione in altro sito idoneo, contestualmente ad analogo trasferimento da attuarsi da parte degli altri operatori economici destinatari del medesimo divieto di legge, anche alla stregua della zonizzazione vigente nel territoriale comunale e/o di altri atti, generali o di pianificazione, dell’amministrazione comunale utili all’individuazione di aree idonee allo scopo”, aggiunge la sentenza.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna Bologna (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così decide: dichiara in parte improcedibile il ricorso limitatamente alla sala di via Gramsci n. 104. Dispone la verificazione ai sensi di cui in motivazione, demandando l’esecuzione dell’incombente istruttorio al Direttore del Dipartimento Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito – DABC del Politecnico di Milano, con le autorizzazioni specificate in parte motiva. Pone a carico della ricorrente un acconto di € 2.000,00, in favore del verificatore. Fissa termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito dell’elaborato presso la Segreteria. Rinvia per l’ulteriore trattazione del merito all’udienza pubblica del 7 febbraio 2023”, conclude. cdn/AGIMEG