Tar Emilia-Romagna conferma la chiusura di due sale giochi a Reggio Emilia per violazione del distanziometro

Una concessionaria di giochi ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento dei provvedimenti di chiusura di due sale giochi a Reggio Emilia a causa del mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Il Collegio ha osservato che non sussiste “un obbligo del Comune di individuare la specifica area nella quale l’interessato possa delocalizzare la propria attività, risultando invero sufficiente che l’applicazione del divieto distanziometrico non si traduca in un “effetto espulsivo” dell’attività di gioco e scommesse dal territorio comunale. Ebbene, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non si sarebbe realizzato né «un divieto assoluto all’esercizio del gioco lecito nell’ambito del territorio comunale», né «una vera e propria espropriazione (per di più, senza alcun indennizzo o compensazione) di rami d’azienda».

“Le ordinanze impugnate, infatti, hanno operato una legittima e, peraltro, doverosa applicazione della normativa regionale che ha introdotto il c.d. divieto distanziometrico che, come del resto già affermato dalla Corte Costituzionale, è una disciplina posta a presidio della salute pubblica in ragione della funzione di prevenzione della ludopatia e dei suoi effetti sulla salute individuale e collettiva”.

“Con tali ordinanze il Comune, nell’esercizio di un’attività strettamente vincolata i cui presupposti applicativi risultavano predefiniti dalla normativa regionale e dagli atti attuativi comunali in tema di contrasto delle ludopatie, ha disposto la chiusura delle attività di gioco e scommesse, in quanto in violazione del c.d. divieto distanziometrico, senza peraltro alcun “effetto espulsivo” dal territorio comunale, come comprovato dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente”.

Infine, sottolinea il Tar, “gli esercizi gestiti dalla società ricorrente sono risultati ab origine irregolari, in quanto rientranti nel novero delle attività di sala gioco e scommesse ubicate a distanza inferiore a 500 metri dai “luoghi sensibili” in base alla mappatura approvata con la deliberazione della Giunta comunale n. 221 del 12 dicembre 2017; né è stata proposta e realizzata alcuna delocalizzazione in area regolare, successivamente attinta (e divenuta non conforme al divieto distanziometrico) da una nuova mappatura dei “luoghi sensibili”.

Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso e confermato la validità degli atti impugnati. ac/AGIMEG