Il Tar Emilia Romagna ha accolto il ricorso di Hippogroup Cesenate che chiedeva l’annullamento della delibera del Comune di Cesena che inseriva nella mappatura dei luoghi sensibili anche l’ippodromo cittadino “Del Savio”. Hippogroup aveva “impugnato la decisione assunta dal Comune lamentandone l’illegittimità ed irragionevolezza, avendo l’Ente, in sede di mappatura dei luoghi sensibili presenti nel proprio territorio, ricondotto tra questi anche l’area dell’impianto dell’Ippodromo del Savio comprensiva della pista e delle tribune, solo in ragione della qualificazione urbanistica e destinazione ad impianto sportivo della struttura, senza invece tener conto del sistema normativo vigente in materia di ippodromi, luoghi naturalmente vocati ed espressamente deputati dal legislatore nazionale alla raccolta di scommesse”. Secondo il tribunale amministrativo “l’illogicità della decisione assunta dal Comune di Cesena trova conferma anche nel comportamento di altri Enti, quali il Comune di Bologna, che dopo aver inserito in sede di mappatura” “l’Ippodromo dell’Arcoveggio tra i luoghi sensibili”, ha poi eliminato “in autotutela tale struttura dalla mappa” in quanto “successivamente all’approvazione del Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito, è intervenuta la Legge regionale 25 giugno 2018 n. 8 che modificando l’art. 6 della Legge regionale 4 luglio 2013 n. 5 ha stabilito al comma 2quinquies che il divieto di esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché di installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110TULPS non si applica agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo, in considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi; considerato che da tale modifica della fonte legislativa regionale emerge espressamente la finalità di tutelare gli ippodromi in considerazione del carattere di luogo di aggregazione culturale, turistico, sportivo e ricreativo degli stessi, escludendo tal impianti dal divieto di esercizio delle scommesse; che dall’inserimento dell’Ippodromo Arcoveggio nell’elenco dei luoghi sensibili, all’interno della categoria “Impianti sportivi”, discende il divieto di esercizio, al suo interno, delle scommesse, in contrasto con quanto stabilito dalla fonte legislativa regionale; delibera di eliminare l’Ippodromo Arcoveggio, sito in via dell’Arcoveggio 1. n. 37/2, dalla mappa e dall’elenco dei luoghi sensibili”. Il ricorso è stato quindi accolto ed annullata la delibera. lp/AGIMEG