Il Tar Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dalla 9.9.9. Slot S.r.l. contro il Comune di Modena per l’annullamento dei provvedimenti per la chiusura di due sale giochi e scommesse perchè incompatibili con la mappatura dei luoghi sensibili. “Considerato, ad un primo esame del ricorso, che i provvedimenti di chiusura delle n. 2 sale giochi della ricorrente siano consequenziali a precedenti e presupposti provvedimenti comunali con i quali è stata comunicata alla ricorrente l’incompatibilità di entrambe le attività di sala giochi rispetto a “luoghi sensibili” ubicati nelle vicinanze delle stesse; Considerato che il termine semestrale concesso dal Comune alla ricorrente per presentare osservazioni/partecipare al procedimento è scaduto il 25/12/2018, senza alcun riscontro da parte di quest’ultima; Ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare ex art. 56 richiesta dalla ricorrente, derivando l’attuale pregiudizio lamentato principalmente dalla mancata partecipazione procedimentale e dalla mancata impugnazione giurisdizionale di tali atti presupposti, in quanto direttamente e immediatamente lesivi degli interessi della ricorrente”, il Tar ha respinto l’istanza cautelare monocratica e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2019. cdn/AGIMEG