Tar Emilia respinge ricorso Ctd per ottenere la licenza di pubblica sicurezza: “Può raccogliere scommesse solo chi abbia anche la concessione”

“Anche l’attività di mera raccolta a trasmissione dati per conto terzi non può che essere assentita solo in favore di un soggetto abilitato in forza di un titolo che promani dalle autorità nazionali, escludendo la possibilità di far valere titoli rilasciati da autorità estere”. Lo scrive il Tar Emilia Romagna respingendo il ricorso intentato da un Ctd che si era visto negare la licenza di pubblica sicurezza dalla Questura di Piacenza: l’amministrazione aveva appunto fatto leva sul fatto che né il centro, né il bookmaker per conto del quale operava, fossero in possesso della concessione per la raccolta delle scommesse. “Il sistema vigente si fonda sulla necessità di conseguire (anche quando si operi per conto di un soggetto estero) sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS” ribadisce infatti il Tar. Che cita anche una sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 2015, in cui si affermava che “il sistema concessorio-autorizzatorio (…) è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime”. Il Ctd però “deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario”; anche perché “l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati”. Il Tar infine ribadisce “la piena compatibilità” del cosiddetto sistema del doppio binario con il diritto comunitario. lp/AGIMEG