Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha respinto il ricorso di un centro trasmissione dati, al quale la Questura di Forlì-Cesena ha negato la licenza di pubblica sicurezza. “Ogni Stato membro – hanno motivando i giudici richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia – conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendano proporre giochi d’azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio al rilascio di un’autorizzazione da parte delle sue autorità competenti, senza che la circostanza che un operatore privato sia già titolare di un’autorizzazione rilasciata in un altro Stato membro possa esservi d’ostacolo”. Inoltre “la giurisprudenza nazionale (C.d.S., 5676/2013), da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato che il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Infatti, il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. lp/AGIMEG