Tar Campania: “Sistema concessorio italiano a ‘doppio binario’ non è in contrasto con il diritto comunitario”

Tre Centri di trasmissione Dati hanno presentato un ricorso al Tar della Campania a seguito del diniego del rilascio della licenza di polizia. I titolari hanno presentato doglianze in merito alla mancata possibilità di iniziativa d’impresa a causa del sistema concessorio vigente in Italia. Il Tar della Campania ha affermato: “gioverà preliminarmente rammentare che il sistema nazionale, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 comma 2-ter del d.l. n. 40/2010 (inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010 n. 73), configura un sistema autorizzatorio “a doppio binario”, in cui chi intenda svolgere l’attività di giochi e scommesse è tenuto a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato la inammissibilità del rilascio della licenza di polizia nei confronti dei Centri di Trasmissione Dati, ritenendo in conclusione che «la qualità del concessionario costituisce presupposto imprescindibile ai fini del rilascio della licenza di polizia; i titolari di C.T.D. non hanno nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione ex art. 88 del TU.PL.S., né interesse a ricorrere contro il diniego del Questore, non potendo in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse si agisce, ossia del legale concessionario; […] la provenienza della domanda di licenza da un CTD sostanzialmente privo del carattere legittimante determina incertezze presso gli stessi scommettitori; tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario». Né è ravvisabile la dedotta violazione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Cost., atteso che la copertura costituzionale non richiede che ogni attività economica possa essere intrapresa prescindendo dal possesso dei titoli concessori richiesti dall’ordinamento giuridico, soprattutto se, come nel caso di specie, il possesso dei predetti titoli presuppone l’esercizio di poteri di controllo da parte della amministrazione statale per finalità di tutela dell’ordine pubblico”. ac/AGIMEG