“Per l’installazione degli apparecchi VLT all’interno di una sala giochi” sono necessarie “sia la licenza di polizia rilasciata dal Questore, ai sensi dell’art. 88 TULPS, sia l’autorizzazione del Comune dove l’attività dovrà essere svolta, al quale spetta la valutazione dei profili di interesse pubblico, tra i quali rientra l’esigenza di tutelare e preservare la qualità ambientale, nonché la tipicità del tessuto urbano e la necessità di tutelare il consumatore rispetto alla ludopatia”. Con questa motivazione il Tar Campania ha respinto la domanda cautelare presentata dalla società titolare di una sala vlt a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Il Tar, “stante l’estrema contraddittorietà della materia in oggetto” ma “rilevato che, ad una sommaria delibazione dei motivi di ricorso, la proposta domanda cautelare non appare supportata dal necessario principio di fondatezza” respinge l’istanza cautelare. lp/AGIMEG