Il Sindaco di un Comune, soggetto che ha il potere di rilasciare le licenze ex art 86 Tulps, deve anche avere il potere di revocarle o sospenderle, nel caso in cui il titolare commetta delle violazioni, anche nel caso in cui non si sia arrivati a una sentenza di condanna. LO afferma il Tar Campania respingendo il ricorso intentato dal titolare di una società che distribuisce apparecchi da intrattenimento: il Comune di Benevento aveva disposto la sospensione della licenza per 6 giorni, dopo che la Guardia di Finanza aveva riscontrato una serie di irregolarità. La società aveva provato a difendersi sostenendo che a adottare il provvedimento doveva essere la Questura, e non il Sindaco: quest’ultimo infatti avrebbe esercitato un potere sanzionatorio senza che fosse stata emessa una sentenza definitiva di condanna. Il giudice amministrativo tuttavia ha sottolineato che siano le autorità comunali a rilasciare la licenza, e pertanto queste dispongano anche di poteri di controllo e sanzionatori: “E’ chiaro, quindi, che vi sia la competenza dell’amministrazione comunale ad irrogare la sanzione della sospensione dell’attività, nei limiti previsti dal menzionato art. 110 TULPS, anche qualora non sia ancora intervenuta una sentenza di condanna del giudice ordinario che abbia accertato in via definitiva il compimento dell’infrazione amministrativa, per la semplice considerazione che l’autorità amministrativa, competente al rilascio dell’autorizzazione, deve in ogni tempo disporre anche del potere di controllo e di sanzione – previsti per legge – nei confronti del titolare, laddove abbia riscontrato la commissione di illeciti amministrativi.” lp/AGIMEG