Anche se la sospensione – per sette giorni – della licenza di una sala da gioco può provocare un danno grave e irreparabile, il provvedimento non può essere sospeso, visto che manca il requisito dell’estrema gravità e urgenza. Lo scrive il Presidente della Quinta Sezione del Tar Campania, respingendo con decreto la richiesta di sospensiva della sala; la chiusura era stata disposta dalla Questura richiamando l’art. 100 del Tulps – il provvedimento può essere adottato in caso di gravi disordini, quando un locale è ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose, o quando comunque rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. “Le indicazioni poste a supporto dell’istanza di misure cautelari monocratiche, apprezzabili in termini di danno grave e irreparabile, non attingono alla richiesta estrema gravità ed urgenza” osserva il Presidente. La cautelare verrà nuovamente discussa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019, la sala per quella data avrà comunque scontato il periodo di sospensione della licenza. lp/AGIMEG