“La delibera consiliare di approvazione del Regolamento impugnato non sarebbe stata adottata con la maggioranza prevista dal vigente Statuto comunale”. Con questa motivazione il Tar Campania (Sezione Terza) ha accolto il ricorso contro il ‘Regolamento sale da gioco e giochi leciti’ del Comune di Capri approvato lo scorso 12 settembre, che vieta l’installazione degli apparecchi da gioco entro i 500 metri dai luoghi ritenuti sensibili. Nel ricorso si evidenzia come “la imposta chiusura degli impianti esistenti entro il 10/1/2019 sarebbe in contrasto con i princìpi euro-unitari; la dismissione forzata degli apparecchi sarebbe sproporzionata e mancherebbe un piano di indennizzi; sarebbe altresì impossibile una diversa dislocazione per i costi e la totalizzante presenza dei ‘luoghi sensibili’ nonché il difetto di siti alternativi”.
Per i giudici ha “rilevanza prioritaria” il fatto che “il Paragrafo II dello Statuto, rubricato “Regolamenti: termini e modalità di adozione”, stabilisce che “I Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale entro i termini rispettivamente previsti. In prima votazione sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune; nelle successive votazioni sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati; nella specie il Consiglio comunale, con la delibera n. 63 del 12/9/2018, ha approvato in prima convocazione il Regolamento in questione con 7 voti favorevoli e 4 voti contrari, su 13 consiglieri (compreso il Sindaco), di cui 2 assenti”, dunque in mancanza della maggioranza prevista. “Per l’approvazione del Regolamento comunale – sottolinea il Tar – in base all’attuale disciplina vigente nel Comune di Capri, risulta necessario in prima convocazione il voto favorevole di 8 componenti dell’organo consiliare (compreso eventualmente il Sindaco)”, motivo per il quale il ricorso “viene accolto e per l’effetto annulla la delibera consiliare n. 63 del 2018”. cr/AGIMEG