La revoca della licenza per l’esercizio delle scommesse può essere motivata a seguito di “un’assidua frequentazione di un soggetto condannato” o con “precedenti di polizia per rapina”. E’ quanto ha stabilito il Tar Calabria contro un ricorso presentato per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di Cosenza di revoca della licenza per l’esercizio delle scommesse e per l’installazione e l’uso di apparecchi videoterminali di cui all’art. 110 comma 6 lett. b del T.U.L.P.S. “Non appaiono irragionevoli, quanto meno all’evidenza cautelare, le conclusioni rassegnate dall’amministrazione, tenuto conto sia del legame di solida amicizia con soggetto a suo tempo condannato per aver favorito la latitanza di un soggetto ritenuto esponente della criminalità organizzata ma anche, più di recente, per gli esiti di controllo in compagnia di soggetto con controindicazioni di polizia per rapina”. lp/AGIMEG