Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria ha respinto un ricorso contro la revoca delle autorizzazioni di polizia per l’attività di commercializzazione dei giochi pubblici. “Escluso che, nel quadro della sommaria delibazione propria della sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all’esame evidenzino profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare” e “atteso che il ricorrente ha posto in essere svariate condotte quali l’installazione di un numero di apparecchi superiore del triplo a quello richiesto senza preventiva comunicazione relativamente alla variazione in termini numerici degli apparecchi installati; la cessione dell’intera quota societaria posseduta ad altro soggetto (condannato e vicino a diverse consorterie mafiose); l’assenza, all’atto del controllo, del titolare e dei rappresentanti autorizzati”, il Tar Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria respinge la domanda cautelare. lp/AGIMEG