Tar Calabria: “Requisito di buona condotta necessario per rilasciare a punto scommesse la licenza di Pubblica Sicurezza”

E’ stato presentato un ricorso al Tar della Calabria che chiede l’annullamento del provvedimento del Questore di Reggio Calabria con il quale ha respinto l’istanza avente ad oggetto licenza di p.s. per l’esercizio, nel territorio comunale di San Luca, dell’attività di accettazione, raccolta e gestione di scommesse.

Il Tribunale ha stabilito che “la Questura di Reggio Calabria ha desunto l’inesistenza del requisito della cd. buona condotta dai numerosi e significativi “controlli” di polizia, relativi ad arco temporale che va dal 2007 al 2016, in occasione dei quali il ricorrente è stato notato in compagnia di soggetti pregiudicati per gravi reati o, comunque, controindicati. In particolare, dall’informativa della Regione Carabinieri della Stazione di San Luca del 19.08.2016 (prot. n. 57/150-1) risulta che taluni dei controlli in parola (18.02.2011, 10.05.2012, 24.11.2012, 4.06.2013, 21.02.2014, 27.04.2014, 6.09.2014, 3.02.2016 e 11.05.2016) sono avvenuti in orari notturni e, quindi, in circostanze temporali difficilmente compatibili con la natura estemporanea ed occasionale degli incontri in questione”.

“Considerata la ratio dei provvedimenti in materia di licenze e di autorizzazioni di pubblica sicurezza, coincidente con l’esigenza non già di accertare responsabilità ovvero sanzionare illeciti, bensì di porre rimedio, con ampia discrezionalità, a situazioni che, complessivamente e non già atomisticamente considerate, risultino sintomatiche, secondo il cd. criterio del più probabile che non, di un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la valutazione degli elementi sopra indicati, siccome operata dalla Questura in termini di complessiva inaffidabilità del ricorrente, appare adeguatamente motivata oltre che non manifestamente illogica ed irragionevole“.

Per questi motivi è stato rigettato il ricorso e ha ribadito la legittimità e correttezza del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG