“Per il rilascio di una autorizzazione di PS a raccogliere scommesse, attività verso cui la criminalità organizzata sovente ha mostrato interesse, la discrezionale valutazione dell’Autorità può ed anzi deve non limitarsi alla attestazione che il richiedente probabilmente non commetterà abitualmente reati, ma pretendere assai di più e cioè la piena affidabilità della persona desunta anzitutto dalla assenza di legami familiari, amicali, locali che possano far ipotizzare un uso non trasparente della delicatissima attività di raccolta scommesse, intorno alla quale si muovono rilevanti interessi economici”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria ha respinto un ricorso, in quanto infondato, per l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente diretta al rilascio della licenza di P.S., di cui all’art. 88 del TULPS per l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi videoterminali da effettuarsi in una sala pubblica da gioco.
“Il gravato provvedimento – ricorda il Tar – è stato emesso in ragione del fatto che l’interessato, il padre, il socio ed il fratello di quest’ultimo sono stati tutti ripetutamente controllati con soggetti gravati da pregiudizi penali e di polizia relativi al settore dei giochi e delle scommesse, ai reati contro il patrimonio o contro la persona, nonché per reati di particolare rilevanza sociale, tra i quali l’associazione per delinquere e la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tali circostanze hanno dunque indotto l’Autorità di Pubblica Sicurezza a ritenere insussistenti in capo al signor -OMISSIS- i requisiti soggettivi necessari ai fini del rilascio del titolo di polizia di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., con particolare riferimento a quello della buona condotta, prescritto dall’art. 11 dello stesso T.U.L.P.S”. “Dalle risultanze del procedimento attivato su istanza di parte sono emersi elementi che, del tutto ragionevolmente, hanno indotto il Questore di Reggio Calabria a negare il rilascio della richiesta autorizzazione. Parte ricorrente – affermano i giudici – non è stata infatti in grado, né nel corso del procedimento, né nel corso del giudizio, di diradare le perplessità legate alle numerosissime frequentazioni con soggetti aventi precedenti penali anche gravi, rilevate dagli organi di polizia e poste a base del rigetto, frequentazioni che, come già evidenziato, riguardano non solo il diretto interessato ma anche il padre, il socio, ed al fratello di quest’ultimo”.
“In conclusione, le citate circostanze ostative evidenziate dalla Questura – alcune delle quali pacificamente ammesse dalla parte ricorrente – sono tali da supportare la rilevata carenza del requisito della buona condotta che, ai sensi del citato articolo 11 espressamente richiamato dal provvedimento impugnato, osta al rilascio della richiesta autorizzazione. Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene dunque che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato”. lp/AGIMEG