Il Tar Calabria respinge la richiesta, avanzata da una sala Vlt, di sospendere il distanziometro adottato dal Comune di Corigliano-Rossano. L’operatore aveva criticato il fatto che il Comune avesse adottato delle misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla Legge Regionale, ma per il Tar Calabria la legge regionale “vieta la collocazione in locali che si trovino a distanza inferiore di m. 500 da luoghi sensibili degli apparecchi di c.d. videolottery, ma non vieta ai Comuni, nel contesto delle loro competenze, di adottare una regolamentazione più restrittiva, che estenda il divieto anche alla raccolta delle scommesse”. Pertanto ha ritenuto che “il regolamento comunale impugnato non si ponga in contrasto con la normativa regionale, di cui piuttosto condivide la finalità di combattere la ludopatia”. lp/AGIMEG