Il Presidente del Tar Lombardia – Sezione di Brescia – congela il provvedimento con cui il Comune di Bergamo aveva imposto a una sala vlt di sospendere l’attività. “La sospensione dell’attività per il periodo fissato dall’ordinanza avversata è idonea a dispiegare effetti pregiudizievoli sotto il profilo reputazionale, non agevolmente ristorabili per equivalente” scrive il Presidente nel decreto cautelare . Ma evidenzia anche che il Comune avrebbe basato il proprio provvedimento sulla norma sbagliata del Tulps: “tale erronea presupposizione ha prodotto i suoi effetti distorsivi anche nella determinazione della sanzione irrogata non consentendo un’adeguata graduazione della sospensione”. La richiesta di sospensiva verrà discussa nuovamente di fronte all’intero Collegio, il 24 ottobre. lp/AGIMEG