Prosegue il dibattito sulle normative sul gioco nei tribunali regionali di giustizia amministrativa delle sezioni di Bolzano e di Trento.
Nello specifico, il titolare di una sala giochi di Marlengo ha presentato un ricorso al Tar di Bolzano per chiedere l’annullamento dell’atto del Comune con cui è stata vietata “la prosecuzione dell’attività di raccolta giochi e s’impone la definitiva chiusura della sala”.
La parte ricorrente ha sottolineato che la deliberazione provinciale del 2018 è avvenuta successivamente al rilascio della licenza della ricorrente e avrebbe aggiunto nuove tipologie di luoghi sensibili che sarebbero andate a sommarsi a quelle già previste dalla preesistente normativa.
Per i giudici “a un primo sommario esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e che il pregiudizio lamentato sussiste, tenuto conto che, nella sostanza, il provvedimento impugnato vieta la prosecuzione dell’attività di raccolta di gioco ex art. 110 TULPS e determina la definitiva chiusura della sala dedicata”.
Il Tar ha quindi accolto l’istanza cautelare dell’esercente e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10.1.2024.
Anche il Tar di Trento ha accolto l’istanza cautelare relativa al ricorso presentato contro il Comune di Trento per l’annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta “l’immediata rimozione degli apparecchi da gioco” ubicati all’interno di una sala giochi.
Il Tribunale ha evidenziato il fatto che il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività di alcune sentenze del Tribunale “con le quali sono stati respinti ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti analoghi a quello in epigrafe indicato, aventi anch’essi ad oggetto sale giochi ubicate nel comune di Trento, evidenziando in motivazione il «pregiudizio tendenzialmente irreparabile» derivante da tali provvedimenti”, sussistono, quindi, i presupposti per sospendere l’esecutività del provvedimento.
Il Tribunale ha sospeso il provvedimento impugnato e fissato per l’esame del merito la pubblica udienza del 9 maggio 2024.
“In poco tempo vengono emesse due ordinanze cautelari che sospendono le chiusure di due sale. Una nella provincia di Trento ed una nella Provincia di Bolzano. I rispettivi Tar con questi provvedimenti provvisori hanno fatto si che il gettito erariale, la tutela dell’utente, il presidio di legalità ed i livelli occupazionali possano continuare ad essere assicurati sui rispettivi territori. Ma per un arco temporale ristretto perché la loro efficacia va registrata fino agli esiti delle rispettive discussioni di merito, salvo l’accoglimento”. E’ questo il commento che l’avvocato Geronimo Cardia, presidente di Acadi, Associazione Concessionari di Giochi Pubblici, ha rilasciato ad Agimeg riguardante le ordinanze dei contenziosi che in prima persona sta seguendo.
“In ballo in un caso (quello della provincia di Bolzano) ci sono anche delle specificità (quale quella della non provata natura sensibile del luogo asseritamente troppo vicino alla sala).
Mentre in entrambi i casi continua a porsi il tema più generale dell’effetto espulsivo del distanziometri in questione che, nonostante i conclamati alti numeri percentuali di interdizione, continuano a non essere censurati in sede giudiziale. Vediamo nel frattempo cosa potranno fare i Decreti Legislativi delegati in attuazione della Legge Delega che nella sua versione approvata a luglio dichiara di voler risolvere la questione territoriale”, ha concluso. cdn/AGIMEG