Tar annulla deliberazione antislot Comune Trento: Luoghi sensibili devono essere individuati uno per uno

Il Tar Trento ha emesso una serie di sentenze censurando i provvedimenti antislot di alcuni comuni adottati in virtù dell’art. 13 bis della legge provinciale 14.07.2000 n. 9 Art. 13 bis. Annullata in parte anche la deliberazione del Consiglio comunale di Trento n. 56, del 9 maggio 2012, con cui è stato approvato il regolamento sui criteri di insediamento di nuovi apparecchi con vincita in denaro, perché non ha individuato nello specifico, ma solo in termini astratti, quali sono i luoghi sensibili, contravvenendo a quanto previsto dalla legge priovinciale. Il Comune ha vietato infatti la collocazione di slot in un raggio di 500 metri da luoghi sensibili, riproducendo la definizione di luogo sensibile che forniva la legge provinciale; e ha quindi precisato che il divieto impediva ai soggetti già titolari di licenza di aumentare il numero di apparecchi istallati, e di sostituire le newslot con le vlt. Il Tar nella sentenza sul ricorso Lottomatica ha respinto tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla compagnia, e ha cassato anche la tesi secondo cui la legge provinciale sarebbe nulla perché non notificata alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34: per il Collegio infatti la legge provinciale non ricade nella definizione di regola tecnica: “la legge provinciale trentina, e le conseguenti deliberazioni comunali, non disciplinano le caratteristiche ovvero la fabbricazione, l’utilizzo, l’uso o la commercializzazione degli apparecchi da gioco ma si limitano a fissare limiti parziali in particolare aree (i c.d. “luoghi sensibili”) ove è vietata l’utilizzazione di nuovi macchinari ai soli fini della tutela della salute di cittadini vulnerabili; il tutto senza alcun intento di alterare il libero assetto del mercato dei video giochi il quale subisce ‘effetti solamente indiretti, riflessi, mediati e geograficamente limitati'”. La legge provinciale, tuttavia, ha “astrattamente individuato le categorie dei luoghi sensibili”, delegando le “deliberazioni di natura regolamentare da adottarsi a cura delle Amministrazioni comunali il precipuo compito di individuare in concreto ciascun luogo sensibile, precisando la sua ubicazione territoriale”. Il regolamento del Comune di Trento non ha assolto proprio questo compito, dal momento che “si è limitato a riprodurre il testo del comma 1 dell’art. 13 bis”, di conseguenza “l’Amministrazione – comunale, Ndr – ha del tutto mancato di effettuare l’imprescindibile istruttoria specifica che le competeva, ossia l’individuazione precisa dei siti da cui calcolare il raggio entro il quale è vietata la collocazione di nuovi apparecchi da gioco, venendo così meno al dovere di identificare i singoli siti ex ante e non nel corso dell’istruttoria delle future richieste di installazione di apparecchi da gioco. Ne consegue che l’art. 2 del regolamento in esame non è in grado di assolvere alla precipua funzione di costituire il parametro di legittimità per gli atti amministrativi comunali che potranno essere adottati in sua applicazione”. Il Collegio ha riconosciuto che, vista l’estensione del Comune di Trento , “l’individuazione dei singoli luoghi sensibili è senza dubbio più complessa” ma, ha specificato che “proprio per questo, innegabilmente essenziale”. gr/AGIMEG