Il titolare di un’attività commerciale di Pescara ha presentato un ricorso al Tar dell’Abruzzo per chiedere l’annullamento del provvedimento della Questura con cui viene ritirata, con effetto immediato dalla notifica dello stesso, la licenza da gioco ex art. 88 del T.U.L.PS., per l’attività di gestione di apparecchi da gioco a causa del mancato rispetto della distanza minima da un luogo sensibile.
Il Tribunale ha ritenuto “che i motivi di urgenza rappresentati dal ricorrente per la concessione della misura monocratica appaiono meritevoli di condivisione“.
Per questi motivi il Tar dell’Abruzzo ha accolto l’istanza di tutela monocratica e per l’effetto sospende l’impugnato provvedimento della Questura di Pescara. ac/AGIMEG