Dal 1° marzo 2020 per SuperEnalotto e SuperStar la tassa sulle vincite passa al 20% sui premi eccedenti i 500 euro in “attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti modifiche della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e SuperStar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria del SuperEnalotto, per adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite eccedenti 500 euro”. Adm rende noto che “il prelievo sulle vincite eccedenti i 500 euro relativo ai giochi SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar nonché dell’estrazione speciale del SuperEnalotto denominata “SiVinceTutto SuperEnalotto” è così destinato: a) nella misura del 94 per cento è versato all’erario, unitamente al primo versamento utile della quota della relativa raccolta; b) nella misura del 6 per cento è devoluto al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria del SuperEnalotto”. L’articolo 1 del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011 è così sostituito: “A decorrere dal 1° marzo 2020, ai premi dei giochi SuperEnalotto, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita – Win for Life ed Eurojackpot, anche nella modalità con partecipazione a distanza, conseguiti a far tempo dalla predetta data, è applicato un diritto del 20 per cento sulla parte della vincita eccedente l’importo di euro 500,00. Fermo quanto previsto nel precedente comma, per i premi corrisposti in più soluzioni periodiche, detto prelievo avverrà sull’importo del capitale corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa all’uopo incaricata di versare, a coloro cui spettano, le somme mensili. Detto capitale sarà quindi corrisposto al predetto soggetto erogatore al netto del diritto del 20 per cento, sulla parte eccedente l’importo di euro 500,00. L’importo del 20 per cento trattenuto dal concessionario, quale sostituto d’imposta, dovrà essere immediatamente versato all’erario sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato indicato al concessionario stesso dall’Agenzia dogane e monopoli. Il soggetto erogatore, avuto riguardo ai rispettivi piani contrattuali, corrisponderà al vincitore il premio secondo la cadenza periodica e l’ammontare previsto dai provvedimenti che disciplinano i tipi di giochi di cui al comma 2, corrispondendo ciascun rateo in misura proporzionalmente ridotta del 20 per cento”. Inoltre “il concessionario, a decorrere dal 1° marzo 2020, deposita sul fondo fruttifero, costituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, il 6 per cento del diritto di cui all’articolo 1, dovuto sulla parte di vincita eccedente euro 500,00 conseguita con i giochi SuperEnalotto, SuperStar e SiVinceTutto SuperEnalotto. All’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011, le parole “dal 1° febbraio 2012” sono sostituite dalle seguenti “dal 1° marzo 2020” e le parole “mese di febbraio” sono sostituite dalle seguenti “mese di marzo”. lp/AGIMEG