SuperEnalotto, EuroJackpot e SiVinceTutto online: arriva la ‘Sottoscrizione’, una nuova giocata in abbonamento

E’ tempo di novità per SuperEnalotto, EuroJackpot e SiVinceTutto online. Verrà introdotta, infatti, in via sperimentale la ‘Sottoscrizione’, una nuova tipologia di giocata in abbonamento per questi giochi numerici a totalizzatore. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha ancora fissato la data d’avvio.

La ‘Sottoscrizione’ consente al giocatore di pronosticare una o più combinazioni di gioco valevoli per tutti i concorsi di gioco, inclusi quelli straordinari, futuri e immediatamente consecutivi fra loro, disponibili in un arco temporale non superiore a 90 giorni.

Ecco la determinazione integrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (Oggetto)

  1. La presente determinazione direttoriale disciplina l’introduzione, in via sperimentale, per il periodo di un anno, della nuova tipologia di giocata in abbonamento esclusivamente a distanza, denominata “Sottoscrizione”, di cui al successivo articolo 3, effettuabile soltanto per i concorsi dei giochi numerici a totalizzatore nazionale “Eurojackpot”, “SuperEnalotto/SuperStar” e “SiVinceTutto SuperEnalotto”.

ARTICOLO 2 (Definizioni)

  1. Ai fini della presente determinazione direttoriale, si intende per: a) Agenzia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; b) calendario, l’insieme dei concorsi pianificati in un anno; c) Concessionario, il soggetto al quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha affidato in concessione l’esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale in ogni forma di partecipazione, a seguito della procedura di selezione indetta ed espletata secondo i criteri fissati dall’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; d) concorso, tutte le attività utili allo svolgimento del gioco nel periodo che intercorre tra la sua apertura e la sua chiusura; e) concorso straordinario, il concorso aggiuntivo a quelli previsti dal calendario, indetto con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; f) conto di gioco, il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di conto di gioco; g) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore e un punto di vendita a distanza autorizzato; h) convalida, l’avvenuta registrazione sul sistema del Concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco; i) disciplina di gioco, il provvedimento recante la regolamentazione di uno o più giochi numerici a totalizzatore nazionale; j) Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore, introdotto in attuazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 40, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; k) giocata, la singola combinazione o l’insieme di combinazioni di gioco pronosticate dal giocatore oggetto della convalida; l) giocata a distanza, la giocata effettuata secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88; m) giocata in abbonamento, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro; n) GNTN, i giochi numerici a totalizzatore nazionale basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all’atto della giocata ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita a un unico montepremi, aventi una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi; o) posta di gioco, il costo di ciascuna combinazione di gioco; p) punto di vendita a distanza, il Concessionario ovvero il soggetto autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; q) raccolta a distanza, la modalità di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata, alternativamente o congiuntamente, attraverso Internet, la televisione digitale, terrestre e satellitare, la telefonia fissa e mobile nonché tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche, con l’esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; r) sistema di gioco, il sistema informatico, composto da hardware e software, che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco; s) sito informativo del Concessionario, il sito o i siti internet che il Concessionario utilizza per la diffusione al pubblico delle informazioni relative al gioco; t) Sottoscrizione, tipologia di giocate in abbonamento esclusivamente a distanza; u) SiVinceTutto SuperEnalotto, estrazione speciale del gioco numerico a totalizzatore nazionale SuperEnalotto; v) SuperEnalotto, gioco numerico a totalizzatore nazionale che consiste nel pronosticare, indipendentemente dalla sequenza, i sei numeri che costituiscono la combinazione vincente, estratti, in ciascun concorso, tra una serie di numeri interi compresa tra 1 e 90 inclusi; w) SuperStar, gioco complementare e opzionale del gioco numerico a totalizzatore nazionale SuperEnalotto; x) vendita a distanza, l’offerta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata dal Concessionario ovvero da altri concessionari di gioco autorizzati ai sensi dell’articolo 24, comma 11 e seguenti, della legge 7 luglio 2009, n. 88; y) vincita, l’importo destinato al pagamento delle giocate contenenti combinazioni di gioco vincenti.

ARTICOLO 3 (Sottoscrizione)

  1. La “Sottoscrizione” è una tipologia di giocata in abbonamento, esclusivamente a distanza, che consente al giocatore di pronosticare una o più combinazioni di gioco valevoli per tutti i concorsi di gioco di cui al successivo comma 2, inclusi quelli straordinari, futuri e immediatamente consecutivi fra loro, disponibili in un arco temporale non superiore a 90 giorni. 2. La “Sottoscrizione” è valida esclusivamente per i concorsi di gioco dell’Eurojackpot, del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar e del SiVinceTutto SuperEnalotto, con modalità di raccolta a distanza. 3. Ciascun punto di vendita a distanza autorizzato può offrire la “Sottoscrizione” ai giocatori che hanno sottoscritto, con il punto di vendita stesso, un contratto di conto di gioco.

ARTICOLO 4 (Modalità di effettuazione della giocata)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, di cui alle premesse, relativamente alla partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza, il giocatore, eseguita l’identificazione sul sistema del punto di vendita a distanza con il quale ha sottoscritto il contratto di conto di gioco, accede all’interfaccia di gioco del Concessionario e richiede la “Sottoscrizione” ad una o più delle tipologie di gioco di cui al precedente articolo 3, comma 2. Il punto di vendita a distanza deve avere preventivamente aderito all’offerta della “Sottoscrizione”. 2. Con la richiesta della “Sottoscrizione”, il giocatore dà esplicito consenso al punto di vendita a distanza, con il quale ha sottoscritto il contratto di conto di gioco, a effettuare la medesima giocata, in nome e per proprio conto, per tutti i concorsi di una o più delle tipologie di gioco di cui al precedente articolo 3, comma 2, inclusi quelli straordinari, futuri e immediatamente consecutivi fra loro, disponibili in un arco temporale non superiore a 90 giorni. Ove, successivamente, il giocatore intenda modificare la propria giocata, dovrà annullare la “Sottoscrizione” secondo le modalità descritte al successivo articolo 5, comma 1 e procedere ad una nuova richiesta di “Sottoscrizione”. 3. La posta di gioco della “Sottoscrizione”, di cui al precedente articolo 3, comma 1, viene prelevata dal punto di vendita a distanza, di concorso in concorso, direttamente dal conto di gioco del giocatore e previa apposita notifica a quest’ultimo, successivamente alla chiusura del concorso precedente dalle ore 8:30 alle ore 11:30 della giornata successiva. 4. La giocata effettuata ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, viene convalidata da parte del Concessionario e il punto di vendita a distanza dà comunicazione al giocatore dell’avvenuta convalida della stessa. 5. Ove il credito del conto di gioco del giocatore non sia sufficiente al pagamento della giocata effettuata ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, il punto di vendita a distanza ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre le ore 12:30, al giocatore, che dovrà versare nel proprio conto di gioco, entro e non oltre 180 minuti antecedenti alla chiusura delle vendite del concorso, l’importo necessario al pagamento della giocata. Nel caso in cui il giocatore non provveda ad integrare la consistenza del proprio conto di gioco nei tempi stabiliti, la giocata non verrà convalidata e il punto di vendita a distanza ne dà comunicazione al giocatore. 6. Nell’“Area utente” di ciascun giocatore sono disponibili tutti i dettagli relativi alla “Sottoscrizione”, quali la giocata e la tipologia di gioco prescelto, la data di attivazione e la durata.

ARTICOLO 5 (Annullamento e scadenza)

  1. Il giocatore può chiedere in ogni momento l’annullamento della “Sottoscrizione” mediante accesso alla propria “Area utente”. L’annullamento ha efficacia a decorrere dalla giocata successiva a quella già convalidata. Non è consentito il riaccredito degli importi delle giocate già convalidate, in linea con quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante “Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzare nazionale”, di cui alle premesse, che stabilisce che la richiesta della giocata è irrevocabile. 2. Decorsi i 90 giorni di cui al precedente articolo 3, comma 1, la “Sottoscrizione” cessa di avere efficacia e non viene rinnovata automaticamente.

ARTICOLO 6 (Pagamento delle vincite)

  1. Il pagamento delle vincite è effettuato secondo le modalità previste dal decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante “Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzare nazionale”, di cui alle premesse. 2. Sulle vincite eccedenti euro 500,00 (cinquecento/00), è applicato il diritto del 20 per cento fissato dall’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui alle premesse.

ARTICOLO 7 (Contabilizzazione delle giocate)

  1. Le giocate di cui al precedente articolo 3, comma 1, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi di gioco cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate di cui al precedente articolo 3, comma 1, produce interessi in favore dell’erario, anche per la quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato secondo le diverse discipline di gioco. Tali interessi vengono corrisposti dal Concessionario con cadenza annuale, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale prot. n. 435212/RU del 18 novembre 2021, recante “Disciplina dei flussi finanziari connessi ai giochi numerici a totalizzatore nazionale”, di cui alle premesse.

ARTICOLO 8 (Obblighi del Concessionario)

  1. Copia della presente determinazione direttoriale è pubblicata sul sito informativo del Concessionario, che è, altresì, tenuto ad assicurare la pubblicazione del medesimo provvedimento sui siti internet dei punti di vendita a distanza autorizzati.

ARTICOLO 9 (Norme di rinvio)

  1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente determinazione direttoriale valgono le disposizioni stabilite dal decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante “Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzare nazionale” nonché le disposizioni previste dai singoli regolamenti di gioco, di cui alle premesse.

ARTICOLO 10 (Efficacia)

  1. Con successivo provvedimento dell’Agenzia verrà fissata la data di avvio della “Sottoscrizione”, per un periodo sperimentale di un anno, a seguito delle risultanze positive delle verifiche tecniche relative alla nuova funzionalità di gioco.

cdn/AGIMEG