A seguito della riforma delle regole amministrative inerenti gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, sono prossime alcune importanti scadenze relativamente ai titoli autorizzatori. A ricordarle una circolare dell’Ufficio Apparecchi della Direzione Giochi dell’ADM pubblicata lo scorso 3 febbraio.
Teniamo a precisare che le incombenze legate alla sostituzione/rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi ludici spettano al soggetto che ne risulta proprietario. Di norma si tratta del gestore che fornisce tali apparecchi all’esercente in regime di comodato d’uso. Tuttavia, nei casi in cui proprietario degli apparecchi sia lo stesso titolare dell’esercizio – nella fattispecie la tabaccheria – sarà quest’ultimo a doversi preoccupare dell’aggiornamento dei nulla osta. E’ quanto si legge in una nota STS.
La regolamentazione predisposta dall’Agenzia, che contempla calendario e regole differenti a seconda della tipologia di apparecchio e di quando è stato installato la prima volta, dispone il primo e perentorio termine entro il quale chiedere la sostituzione/rilascio dei nulla osta alla data del 28 febbraio 2022. Le suddette richieste vanno inoltrate esclusivamente in via telematica mediante accesso all’area riservata sul sito dell’Agenzia. A ogni modo, sempre nel proprio sito, l’ADM ha comunicato la piena disponibilità dei propri uffici territoriali per fornire tutte le informazioni inerenti alla gestione dei nulla osta agli operatori e agli esercenti che ne avessero bisogno.
NOTA BENE: L’abrogazione dell’obbligo di differenziazione dell’offerta, efficace dal 28 febbraio 2022, non comporta automaticamente il venir meno degli obblighi derivanti dai contratti eventualmente in essere tra gestori ed esercenti aventi a oggetto l’installazione degli apparecchi senza vincita in denaro. Ne consegue che le su descritte operazioni tese al rilascio/rinnovo dei relativi nulla osta risultano prioritarie e imprescindibili ai fini del rispetto sia della normativa in materia sia degli accordi tra gestori ed esercenti. L’eventuale, futura rimozione degli apparecchi ludici potrà pertanto essere eseguita solo ed esclusivamente a termini di contratto e comunque non potrà prescindere dal consenso di entrambe le parti contrattuali. Si tenga inoltre presente che la nuova disciplina amministrativa stabilisce dei parametri per il contingentamento degli apparecchi ludici. Ciò comporta la possibilità di installare ulteriori apparecchi di tale tipologia previo accordo tra le parti. cdn/AGIMEG