Stanleybet “Sentenza Biasci, principi della sentenza Costa Cifone non sono direttamente applicabili a Goldbet”

“Con la sentenza Biasci, pubblicata questa mattina – si legge in una nota di Stanleybet – la Corte di Giustizia si pronuncia sull’operatore austriaco Goldbet disponendo che i principi contenuti nella sentenza Costa–Cifone del 2012, che aveva definitivamente accertato le discriminazioni subite da Stanley, non potranno essere applicati autonomamente a Goldbet o ad altri operatori.
Il TAR Toscana, quale Giudice del rinvio, aveva chiesto lumi interpretativi alla Corte di Giustizia in merito alla equiparabilità delle discriminazioni subite da Stanley a quelle invocate dall’operatore austriaco in occasione delle gare Bersani. La Stanley era intervenuta ad opponendum nel ricorso di Goldbet e quindi, in questo caso, a sostegno delle tesi dell’Avvocatura dello Stato e dell’Amministrazione.
I Giudici di Lussemburgo riconsegnano questo accertamento ai Giudici nazionali, i quali non potranno più automaticamente applicare i principi della Costa-Cifone a Goldbet o ad altri operatori che assumano di essere stati discriminati, ma dovranno valutare volta per volta il contesto fattuale nel quale l’operatore si è trovato ad agire e verificare l’effettivo pregiudizio subito.
La soluzione Costa-Cifone non é quindi ‘trasponibile’ a Goldbet: la Corte Europea chiarisce anche il senso dell’ordinanza Pulignani del 16 febbraio 2012 (causa C-413/10), che di tale trasponibilita’ aveva parlato, chiarendo che “… essa si e’ fondata su una constatazione del giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale ordinanza. Nei presenti procedimenti spetta quindi al giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che ne derivano …..” (sentenza Biasci punto 35).
In sostanza, spetta al giudice del rinvio, a cui la causa ora tornera’, stabilire se Goldbet e’ stata effettivamente discriminata, e, in caso contrario, la Costa Cifone NON sara’’ applicabile a Goldbet.
Il giudice del rinvio dovrà constatare che Goldbet:
(i) E’ stata titolare di una concessione CONI del 1999 e quindi (sentenza Biasci punto 36) avendo “ottenuto alcune concessioni tramite una società italiana controllata, […] una constatazione del genere comporti che la Goldbet debba essere considerata far parte degli operatori esistenti che, in realtà, erano avvantaggiati dalle norme sulla distanza minima obbligatoria tra i punti di raccolta scommesse….” (norma censurata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Costa-Cifone);
(ii) ha partecipato alle gare Bersani, anche tramite altra società del suo gruppo;
(iii) le sue concessioni sono decadute perche’ esercitava attività illegali. Non perche’, come dichiarato dall’operatore austriaco, esercitava la modalità transfrontaliera dell’offerta, che comunque, mancando qualsiasi discriminazione precedente, non poteva avere alcuna pretesa di legalita’;
(iv) Non puo’ dolersi della mancanza di chiarezza dell’art 23 della convenzione di gara (Bersani) perche’ tale mancanza di chiarezza, rilevata nella sentenza Costa Cifone, si applica al caso Stanley che aveva invece subito una discriminazione precedente (impedimento alla partecipazione alle gare del 1999). Nel caso Goldbet invece l’attivita’ transfrontaliera non trovava giustificazione in alcuna discriminazione precedente e quindi, quale presunta attivita illegal e certamente in contrasto con la normativa interna, giustificava l’applicazione dell’art 23 che in tale caso era chiaro e del tutto privo di ambiguita’, perche’ diretta ad impedire che gli operatori concessionari effettuassero attivita illegali al di fuori del perimetro della Concessione.
“Si tratta di una sentenza lungimirante. Conosciamo bene la storia di Goldbet e confidiamo pienamente che gli accertamenti richiesti dalla Corte di Giustizia porteranno i Giudici italiani a dimostrare che Goldbet non è mai stata discriminata dalla legge italiana”, ha dichiarato il COO di Stanley John Witthaker. “Non possono esssere messe sullo stesso piano situazioni oggettivamente diverse, poiché ciò contrasterebbe con il principio di uguaglianza e si finirebbe, di fatto, per scardinare il sistema concessorio, che la Stanley ha tutto l’interesse a proteggere e tutelare. In Italia si deve ripristinare la legalità con attente ed oculate verifiche sulle posizioni degli operatori diversi da Stanley, che dovrebbero portare alla conclusione che nessuno di essi ha subito la ben che minima discriminazione”.” lp/AGIMEG