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Sport e scommesse, al Senato emendamento M5S per rafforzare il divieto di pubblicità del gioco

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La 7ª Commissione permanente del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha puntato la lente sul provvedimento riguardante le Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel corso dell’esame è stato presentato l’emendamento 5.0.2, a firma dei senatori M5S Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia e Bevilacqua, che propone l’introduzione dell’articolo 5-bis in materia di rafforzamento del divieto di pubblicità in ambito sportivo.

Divieto di pubblicità del gioco nello sport

L’emendamento propone l’introduzione dell’articolo 5-bis, articolato in tre punti principali.

Estensione del divieto di pubblicità allo sport: rafforza il divieto di pubblicità del gioco nel settore sportivo, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 87/2018, includendo esplicitamente un’ampia serie di fattispecie. Tra queste figurano le comunicazioni informative sull’offerta legale, le piattaforme di intrattenimento o prediction markets, i siti satellite o infotainment che riprendono il brand di società di scommesse, gli aggregatori di risultati con riferimenti al betting online, i comparatori di quote, i domini esteri o citazioni di marchi associati al gioco, anche in caso di marchio unico o condiviso.

Destinazione dei ricavi dalle scommesse: stabilisce che una quota dei ricavi da scommesse sportive, non inferiore al 2,5% degli incassi da prelievo erariale unico, sia destinata a finanziamenti per progetti sociali ed educativi nello sport, federazioni, enti promozionali, inclusione sociale nello sport dilettantistico e contrasto alla ludopatia.

Modalità applicative: attribuisce al Ministro dello Sport, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Unificata, il compito di definire le modalità attuative del comma 2 tramite decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il testo integrale della proposta emendativa

5.0.2
PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, BEVILACQUA

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis. (Disposizioni per il rafforzamento del divieto di pubblicità in ambito sportivo)

1. In ambito sportivo, rientrano nel divieto di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e successive modificazioni, anche le seguenti fattispecie:

a) le comunicazioni aventi finalità descrittiva, informativa e identificativa dell’offerta di gioco legale;

b) piattaforme di mercati predittivi o intrattenimento sportivo su cui si può scommettere o collegate a operatori del gioco, ovvero piattaforme digitali che consentano, direttamente o indirettamente, forme di scommessa o previsione economica su eventi sportivi;

c) siti satellite di società di scommesse denominati con il proprio brand ma la cui denominazione o estensione contiene altra parola neutra, su cui vengono pubblicati contenuti sportivi di carattere generale, quali risultati o statistiche, e non contengono inviti espliciti a scommettere;

d) aggregatori di risultati, denominazioni e loghi di siti web che formalmente forniscono notizie e aggiornano, anche in tempo reale, sui risultati sportivi, contenenti nel nome un riferimento anche implicito ad altri siti di scommesse online;

e) i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi operatori su siti web;

f) piattaforme, portali, domini, siti web, comprese le infrastrutture informatiche con sede all’estero, aventi le caratteristiche di cui alle lettere precedenti o che producono contenuti sportivi generici ma richiamano nel nome o nel logo un operatore di betting;senato repubblicasenato repubblica

g) la citazione di siti che propongono servizi di gioco, anche non aventi natura promozionale;

h) domini di siti online identificativi di un luogo di svolgimento della relativa attività di gioco;

i) le informazioni relative alle caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto;

l) l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, compresa la mera denominazione del fornitore.

2. Quota parte dei ricavi generati dalle scommesse sportive, in proporzione non inferiore al 2,5 per cento degli incassi derivanti dall’applicazione delle aliquote del prelievo erariale unico, è destinata al finanziamento di progetti sociali ed educativi legati allo sport, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, a pratiche di comportamento virtuoso in ambito sportivo e d’inclusione e coesione sociale attraverso la pratica dello sport amatoriale e dilettantistica, nonché a progetti di contrasto alla ludopatia.

3. Il Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del comma 2».

L’intervento della senatrice D’Elia

La senatrice D’Elia (PD-IDP) ha evidenziato come il disegno di legge abbia avuto un iter particolare: dopo l’approvazione all’unanimità alla Camera e la conclusione dell’esame in sede redigente da parte della Commissione, sono emerse alcune criticità, fra le quali l’applicabilità delle disposizioni alle società quotate in Borsa, che hanno indotto alcuni senatori a chiedere la riassegnazione dello stesso in sede referente.

La senatrice ritiene quindi che, essendo stati presentati emendamenti a suo avviso rilevanti, sia auspicabile un lavoro condiviso da parte di tutti i componenti della Commissione al fine di poter migliorare ulteriormente il testo, soprattutto con riguardo alla disciplina relativa alle società quotate in Borsa.

D’Elia ha chiesto pertanto di valutare con particolare attenzione gli emendamenti presentati, auspicando che si possa dedicare il tempo necessario a tale analisi, al fine di verificare la possibilità di individuare un percorso unitario sul testo in esame. cdn/AGIMEG

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