Spagna: in Commissione UE Progetto di decreto reale su comunicazioni commerciali per le attività di gioco d’azzardo

La Spagna ha inviato un nuovo “Progetto di decreto reale sulle comunicazioni commerciali per le attività di gioco d’azzardo” alla Commissione Europea, il periodo di stand still terminerà il prossimo 3 giugno. Tale versione del decreto reale, notificata nuovamente, è costituita da un preambolo, trentasette articoli raggruppati in quattro titoli, sei disposizioni aggiuntive, tre disposizioni transitorie, una disposizione abrogante e tre disposizioni finali. Il titolo preliminare, “Disposizioni generali”, stabilisce l’oggetto del decreto reale, che consiste nello sviluppo di alcune disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, relativa alle comunicazioni commerciali e alle politiche di gioco e protezione per i consumatori. Inoltre, specifica il suo ambito di applicazione, sia soggettivo che oggettivo, che comprende tutte le attività di gioco svolte a livello statale. Infine, vengono incorporate varie definizioni e viene fornito un quadro per la collaborazione e il coordinamento istituzionale tra l’autorità responsabile della regolamentazione dei giochi con altri enti e agenzie pubbliche pertinenti. Il Titolo I, “Comunicazioni commerciali di attività di gioco”, parte della previsione di sviluppo normativo dell’attività pubblicitaria contenuta nell’articolo 7 della Legge 13/2011, del 27 maggio, che copre i diversi aspetti relativi a pubblicità, sponsorizzazione, promozione o qualsiasi altra forma di comunicazione commerciale delle attività di gioco. Pertanto, il capitolo I contiene il regime giuridico delle comunicazioni commerciali e i principi generali da osservare, compresi diversi principi etici obbligatori. Disposizioni specifiche sono incluse nel capitolo II, che incidono su alcune forme di comunicazione commerciale, come sponsorizzazioni o premi e altre iniziative promozionali o il divieto di celebrità nelle comunicazioni commerciali, applicazioni di gioco libero o sistemi di esclusione pubblicitaria; il capitolo III comprende disposizioni specifiche basate sui diversi canali pubblicitari offerti. Il capitolo IV comprende disposizioni per promuovere il meccanismo di aggregazione. Il titolo II, “Politiche informative attive e protezione degli utenti”, è dedicato allo sviluppo delle disposizioni stabilite dall’articolo 8 della legge 13/2011, del 27 maggio. In questo senso, e in modo complementare alle misure esistenti, una serie di meccanismi d’azione concreti sono stati integrati in questo settore. Pertanto, oltre a una disposizione generale sulla responsabilità sociale delle imprese, sono stati introdotti una serie di obblighi e misure di azione che gli operatori di giochi devono attuare per prevenire, individuare e, se del caso, mitigare fenomeni patologici come dipendenza da gioco d’azzardo o altri rischi o problemi associati al gioco; inoltre, sono stati rafforzati i poteri di regolamentazione e controllo dell’agenzia statale competente in materia e sono state previste le formule di collaborazione degli operatori con l’amministrazione. Il titolo III fa riferimento al regime di supervisione, ispezione e controllo. In esso, da un lato, le disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio sono state sviluppate su alcuni aspetti, come i requisiti di cessazione o di informazione, e le relazioni con altre autorità di vigilanza settoriali. Allo stesso modo, viene registrato il ruolo degli organi responsabili della supervisione normativa nel regime sanzionatorio derivato dal gioco e dalle normative audiovisive. I meccanismi di connessione sono inoltre articolati tra il regime sanzionatorio e i sistemi di corregolazione riconosciuti, allo scopo di rafforzare l’utilità e l’efficacia di questi sistemi e qualificare, in particolare, il dovere di diligenza degli operatori di gioco in relazione alle attività delle società che usano come affiliate. La prima delle disposizioni aggiuntive fa riferimento al regime speciale per la partecipazione di alcuni minori nell’organizzazione di estrazioni della lotteria nazionale. Il secondo riproduce lo specifico regime legalmente riconosciuto dal Consiglio del Protettorato nella supervisione dell’Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli, e alcune specificità relative alla pubblicità di questa organizzazione sulle sue diverse attività di gioco. La terza e la quarta disposizione aggiuntiva comprendono disposizioni simili sulla pubblicità di attività di interesse generale o benefico, diverse dall’attività di gioco, che possono essere svolte dall’operatore pubblico SELAE o da associazioni e fondazioni di pubblica utilità costituite o collegate a operatori di gioco. La quinta disposizione aggiuntiva determina il regime specifico per la comunicazione di meccanismi e protocolli per la rilevazione dei comportamenti a rischio. Infine, l’ultima disposizione aggiuntiva determina che gli operatori hanno un tempo ragionevole per adeguarsi alle disposizioni in materia di pubblicità previste. Nelle disposizioni transitorie viene stabilita la necessità di adattare i sistemi di verifica esistenti alla validità del decreto reale e si prevede l’adattamento dei contratti di sponsorizzazione e delle campagne pubblicitarie associate a personaggi o personaggi famosi o noti al pubblico. Infine, nella prima disposizione finale alcune disposizioni del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre, sono state modificate. La seconda disposizione finale autorizza il Ministro del Consumo a sviluppare le disposizioni di questo decreto reale. Per concludere, la terza disposizione finale stabilisce l’entrata in vigore di questo standard, che è fissata per il 1 ° luglio 2020. Lo scopo di tale decreto è quello da un lato, di proteggere gli interessi pubblici che convergono nelle attività di gioco, in particolare la protezione dei minori e di altri gruppi vulnerabili, la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo e altri rischi correlati al gioco oltre a proteggere i consumatori e gli utenti, i partecipanti e il cittadino in generale. D’altra parte, di fornire una maggiore certezza del diritto agli operatori di gioco, stabilendo regole trasparenti e un’applicazione uniforme nel settore, senza discriminazioni ingiustificate per gli agenti coinvolti e rafforzando e adattando il regime di monitoraggio, controllo e sanzione in materia. cdn/AGIMEG