Spadafora (Min. Sport): “Governo impegnato in un percorso di ripresa delle attività in sicurezza per tutto il sistema sportivo italiano, atleti agonisti compresi”

“Il Governo è impegnato per elaborare ed attuare le misure più idonee a fronteggiare la crisi epidemiologica e accompagnare, secondo le indicazioni del comitato tecnico-scientifico, un percorso di ripresa delle attività in sicurezza per tutto il sistema sportivo italiano, atleti agonisti compresi”. E’ quanto ha sottolineato il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora in risposta ad alcune interrogazioni. “Come noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, prevedeva la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, consentendo, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, erano tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, erano ammessi esclusivamente a condizione che fossero adottate misure tali da consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, venivano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Restava ancora consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti ed atleti di categoria assoluta partecipanti ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto, ma senza pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, dovevano effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, poi, sospendeva gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, fino al 3 aprile, estendendo tale misura su tutto il territorio nazionale. Gli impianti sportivi erano utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; restava, tuttavia, consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, erano comunque tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipavano. Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto erano ammessi, a condizione che fosse possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Riguardo agli atleti agonisti, si rappresenta che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, oltre alla sospensione di eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, sono state sospese le sedute di allenamento (per atleti professionisti e non professionisti) all’interno di impianti sportivi di ogni tipo. Da ultimo, il decreto 10 aprile 2020 ha prorogato la sospensione delle competizioni sportive e degli allenamenti sino al 3 maggio. Ciò posto, ciascuna federazione era ed è tenuta all’osservanza delle norme emanate dalle autorità governative per fronteggiare la difficile situazione emergenziale in atto e ne risponde direttamente in caso di violazione. Il Governo ha, come brevemente riepilogato, adottato misure rigorose per fronteggiare l’emergenza sanitaria anche nell’ambito sportivo e per tutelare la salute degli atleti professionisti. A tal fine, da ultimo, sono stati vietati gli allenamenti sino al 3 maggio”, ha aggiunto. “Come noto, un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) è un’organizzazione di più persone che decidono di associarsi in via stabile e realizzare un interesse comune, in questo caso la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità ideale, vale a dire praticate in forma dilettantistica. A tali associazioni, laddove svolgano attività no profit, si applica un regime fiscale agevolato. Il beneficio ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) mancata distribuzione degli utili, b) tesseramento dei soci, c) iscrizione dell’attività al registro del Coni e d) espressa indicazione, nella denominazione sociale, della dicitura “associazione sportiva dilettantistica”. Le società sportive dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle ASD per la forma giuridica: sono, infatti, un sottotipo di società di capitali, caratterizzato dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Queste ultime godono del medesimo regime fiscale agevolato delle ASD, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione. Sia le ASD, sia le SSD devono essere iscritte in un registro tenuto dal Coni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art. 7 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. L’iscrizione al registro è condizionata all’assenza del fine di lucro e alla previsione che i proventi delle attività non possono in alcun modo essere distribuiti fra gli associati, neanche in forma indiretta, dovendo essere obbligatoriamente riutilizzate nelle attività del soggetto beneficiario del regime agevolato. Con delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017, il Coni ha chiarito quali sono le discipline ammesse all’iscrizione al registro; si è passati da 850 a 384 discipline ammesse, con la conseguenza che tutte le altre sono considerate attività con scopo di lucro e, come tali, assoggettate al regime fiscale ordinario. La normativa individua con chiarezza i presupposti necessari per ottenere i benefici fiscali, delineando una netta distinzione fra attività no
profit ed attività commerciale. Ogni anno, fra l’altro, il Coni trasmette all’Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze l’insieme dei dati raccolti, al fine dei necessari controlli; inoltre, da un’apposita sezione del registro stesso, è possibile estrarre i dati delle associazioni regolarmente iscritte e, quindi, i soggetti che hanno accesso ai benefici fiscali sono facilmente individuabili”, ha concluso. cdn/AGIMEG