Illegittima la sanzione fissa di 50mila euro inflitta ai concessionari del gioco e ai titolari di sale gioco e scommesse, per la violazione degli obblighi informativi sul rischio dipendenza, la cosiddetta ludopatìa che può creare il gioco d’azzardo. E’ quanto emerge dalla sentenza 185 della Corte Costituzionale che passa un colpo di spugna sulla norma del decreto Sviluppo (articolo 7. comma 6, secondo periodo, DI 158/12) che impedisce al giudice di calibrare la sanzione in base alla gravità dei singoli illeciti con una forbice che dovrebbe essere in funzione dell’ampiezza dell’offerta di gioco e del di violazione commessa. Una cosa è, infatti, l’omissione dell’avvertimento su schedine o tagliandi di giochi largamente diffusi, altro è l’inadempienza relativa a sale da gioco soggette a più variabili: dalla dimensione all’ubicazione, dal grado di frequentazione al numero di apparecchiature, fino al grado di violazione che può essere totale o parziale. Una sanzione che – evidenzia il Sole 24 Ore -, per le sue caratteristiche è di tipo punitivo, deve rispondere, al pari di quanto avviene in materia penale, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, ai quali il giudice deve uniformarsi, grazie alla discrezionalità che deve essergli concesso. Una tutela dovuta che, per le sanzioni amministrative, trova la sua base normativa nell’articolo 3 della Carta, in combinato disposto con le norme che garantiscono i diritti di volta in volta e che, nello specifico, sono identificati nel diritto di proprietà e nella libertà di iniziativa economica. Il Tribunale di Trapani – giudice remittente – aveva, infatti, sottolineato il rischio di una irreversibile crisi aziendale per l’esercizio commerciale, coinvolto nel caso esaminato, viste le sue modeste dimensioni. Considerazioni che impongono una risposta sanzionatoria non sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto dei fatti. Ancora esemplare il caso trattato dal Tribunale del rinvio, che vedeva coinvolto il titolare di un bar con un solo apparecchio – possibile destinatario di una sanzione di 50mila euro, per non aver esposto in modo visibile una targa nel locale con “monito”, pur essendo in regola con tutti gli altri obblighi di prevenzione dalla ludopatia, tra cui l’esposizione dell’informativa. La sanzione, così come prevista, va dunque cancellata. La conclusione raggiunta dal giudice delle leggi (relatore Franco Modugno) non può risentire, come preteso dall’avvocatura dello Stato, del fatto che nel sistema in vigore non ci sono soluzioni sostitutive. Spetta, infatti, al legislatore colmare il vuoto di tutela con una nuova sanzione che preveda un minimo e un massimo. lp/AGIMEG