Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha respinto il ricorso contro il provvedimento della Questura che aveva disposto la sospensione per 30 giorni della licenza di un punto raccolta gioco con slot e VLT, con contestuale chiusura dell’esercizio.
La misura ha avuto luogo ai sensi dell’articolo 100 TULPS dopo diversi controlli delle forze dell’ordine, dai quali era emersa la presenza abituale nel locale di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia. In uno degli accertamenti inoltre c’era un minore con precedenti mentre utilizzava apparecchi da gioco.
Il ricorrente aveva contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di motivazione, l’incompetenza della Questura e la durata della sospensione, ritenuta eccessiva. Il Tribunale ha però confermato la legittimità dell’atto, chiarendo che la sospensione ex articolo 100 TULPS ha natura preventiva e non sanzionatoria, ed è finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Le motivazioni del Tribunale

Secondo i giudici, la reiterata presenza di soggetti con precedenti è sufficiente a configurare una situazione di pericolo, anche se le persone identificate non sono sempre le stesse. La presenza del minore è stata valutata come ulteriore indice di carenze gestionali.
Il TRGA di Bolzano ha ritenuto legittima anche l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, vista la natura urgente della misura, e proporzionata la durata di 30 giorni, considerati la reiterazione degli episodi e i precedenti provvedimenti già adottati nei confronti del titolare.
Respinta anche la domanda risarcitoria. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata estromessa dal giudizio. Il ricorrente ha dovuto pagare 3.000 euro di spese al Ministero dell’Interno-Questura di Bolzano. sm/AGIMEG

