La Corte di Cassazione conferma un accertamento fiscale nei confronti di una società operante nel settore di slot e vlt, ritenendo legittima la contestazione di ricavi non dichiarati e costi non dimostrati.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso per l’anno 2007 ai fini IVA, IRES e IRAP nei confronti di una società attiva nella gestione di apparecchi da gioco.
Secondo l’amministrazione finanziaria, la società aveva conseguito ricavi non dichiarati e aveva dedotto costi ritenuti indeducibili, con conseguente rettifica del reddito d’impresa. Gli accertamenti erano stati estesi anche ai soci per i redditi di partecipazione. I ricorsi presentati dai contribuenti erano stati respinti sia in primo grado sia in appello.
La questione della motivazione
Uno dei punti contestati riguardava la presunta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, per la mancata allegazione di una segnalazione interna dell’Agenzia delle Entrate contenente i dati sugli apparecchi da gioco e sui relativi introiti.
La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti necessari a integrare la motivazione. Nel caso concreto, le informazioni essenziali erano già contenute nell’avviso, rendendo superflua l’allegazione del documento.
Costi contestati e antieconomicità

I contribuenti avevano inoltre contestato la ripresa a tassazione dei costi per provvigioni, sostenendo che si trattasse di scelte imprenditoriali non sindacabili.
La Corte ha invece confermato la valutazione dei giudici di merito, che avevano rilevato una sproporzione tra i costi dichiarati e i ricavi, ritenendoli quindi antieconomici. In questi casi, spetta al contribuente dimostrare la reale esistenza e inerenza dei costi, onere che non è stato assolto.
Le sanzioni
Infine, è stata respinta anche la richiesta di riduzione delle sanzioni sulla base di una normativa successiva più favorevole. La Cassazione ha precisato che le modifiche normative non si applicano automaticamente in senso retroattivo e che, nel caso concreto, non era stata dimostrata una effettiva riduzione della sanzione applicabile.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando integralmente l’accertamento fiscale e condannando i contribuenti al pagamento delle spese processuali. mg/AGIMEG

