Il TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensione urgente presentata dal titolare di un esercizio commerciale di Fiumicino che era stato chiuso per non aver rispettato il distanziometro regionale.
Dalle verifiche effettuate dalla Polizia Locale è emerso che i locali dell’esercizio si trovavano a circa 245 metri da una scuola dell’infanzia e a circa 225 metri da una parrocchia. Entrambi i luoghi sensibili erano quindi a meno dei 250 metri previsti dal distanziometro.
Il ricorso del titolare
Il titolare dell’attività ha impugnato la determinazione comunale sostenendo l’illegittimità del divieto e chiedendo la sospensione immediata del provvedimento per poter proseguire l’attività. È stata quindi proposta un’istanza cautelare monocratica, prevista nei casi di estrema urgenza.
Il TAR ha ritenuto che il pregiudizio lamentato non presenti i requisiti di estrema gravità e urgenza richiesti dalla legge per concedere la tutela cautelare monocratica. Secondo il giudice, la situazione può attendere la valutazione collegiale senza produrre danni irreparabili.
Respinta la richiesta urgente, il Tribunale ha fissato la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare al 24 marzo 2026. La decisione definitiva sulla sospensione del provvedimento comunale sarà quindi assunta in quella sede. mg/AGIMEG










