Anche una sola violazione normativa in materia di giochi pubblici, che comporti una sanzione penale o amministrativa, può comportare la revoca della licenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sezione Quarta) ha respinto un ricorso per l’annullamento del provvedimento dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli di Milano – in cui si disponeva “con effetto immediato la revoca della gestione della rivendita n. 33, in Legano, via Canazza, 8″. In data 26.11.2013 a un titolare di un punto vendita è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 “per violazione della disciplina in materia di giochi pubblici, derivante dall’avere posto in esercizio apparecchi non conformi alle regole tecniche, non collegati alla rete telematica ed altresì privi dei prescritti titoli autorizzatori, che sottraggono gli apparecchi stessi agli obblighi tributari, con elusione del controllo sulla liceità del gioco; l’art. 16 del capitolato d’oneri, compreso nel contratto di concessione della rivendita, prevede la revoca del titolo concessorio di gestione della rivendita anche a seguito di una sola violazione della normativa in materia di giochi pubblici, che comporti l’irrogazione di una sanzione penale o amministrativa”. Il ricorrente lamenta “la violazione delle norme appena richiamate, in quanto nel caso di specie la revoca è stata disposta a fronte di una sola trasgressione delle norme relative alla gestione della rivendita. La revoca sarebbe illegittima perché disposta al di fuori dei casi di violazione abituale o di violazione persistente”. Sul punto va osservato che l’amministrazione ha dichiaratamente applicato l’art. 16 del capitolato d’oneri facente parte del contratto di concessione della rivendita, stipulato con il ricorrente nel 2004 e tale norma prevede la possibilità di “revocare il titolo anche in conseguenza della prima violazione delle norme in materia di giochi pubblici, cui segua l’applicazione di una sanzione penale o amministrativa”. Nel caso di specie, inoltre, l’amministrazione non si è limitata ad una pedissequa applicazione della citata disposizione convenzionale, ma ha giustificato la scelta di revocare sottolineando “la particolare gravità della violazione commessa, desunta dalle concrete modalità della condotta ed in particolare dal fatto che l’attivazione di apparecchi per il gioco non conformi alle regole tecniche di riferimento sia stata tale da determinare la sottrazione agli obblighi tributari (pagamento PREU), nonché l’elusione del controllo sulla liceità del gioco”. lp/AGIMEG