Slot, Tribunale Civile di Roma: “Concessionari possono solo rinegoziare gli accordi. Altrimenti rescindano il contratto”

E’ la stessa legge di Stabilità a prevedere che la tassa dei 500 milioni sulla filiera degli apparecchi da intrattenimento “si applichi previa rinegoziazione”, di conseguenza la misura non può avere “una applicazione diretta della legge ai contratti in corso”. E’ quanto scrive la Nona Sezione del Tribunale Civile di Roma nell’ordinanza con cui accoglie il ricorso d’urgenza intentato da un gestore delle slot contro la richiesta di un concessionario di versare la propria quota di tassa. Per il giudice romano, inoltre, il concessionario non ha titolo per rinegoziare unilateralmente gli accordi economici con i gestori, se quest’ultimo si rifiuta di firmare l’atto integrativo, il concessionario può solo rescindere il contratto. “Non si può imporre un nuovo contenuto contrattuale conforme alla nuova legge” al gestore, “ma semmai l’estinzione del contratto in corso” si legge infatti ne provvedimento. Anche perché, il gestore che non versa la quota di tassa è sottoposto a “misure amministrative e penali rilevanti per la sua attività professionale”. lp/AGIMEG