Il criterio di calcolo applicato dal concessionario non è attendibile. Il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso di un gestore slot e sospeso l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo precedentemente concesso in favore del concessionario per il pagamento delle somme relative alla Legge di Stabilità. Il Giudice, “alla luce delle contestazioni e della produzione documentale” presentata dai legali del gestore, ha aderito ai rilievi articolati dalla difesa sull’applicabilità del criterio “dinamico” in luogo di quello statico, ovvero con una cifra fissa per ciascun apparecchio, e ha ritenuto il conteggio effettuato dal concessionario non attendibile, invitando le parti ad operare un ricalcolo. A seguito di questa decisione, il Giudice ha invitato le parti a verificare in contraddittorio tra di loro ed in concerto eventualmente con i rispettivi tecnici i conteggi posti a fondamento della pretesa creditoria avanzata nel decreto ingiuntivo, rinviando la causa per l’eventuale ammissione di mezzi istruttori all’udienza del 15 aprile 2020. Per i gestori un’importante pronuncia in materia di quantificazione dell’onere derivante dalla legge di Stabilità, che apre importanti scenari sull’applicabilità del principio di proporzionalità invocato da parte dei gestori. lp/AGIMEG