Slot, TRGA Bolzano: “Troppo blande le norme del decreto Balduzzi sulla ricollocazione delle macchine”

“Le misure adottate – nel decreto Balduzzi, per ricollocare le slot e tutelare le fasce più deboli, NdR – si rivelano blande rispetto alla finalità che lo stesso legislatore si era dato; e la loro attuazione, oltretutto, viene rimandata nel tempo”. Lo afferma il Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, respingendo il ricorso intentato dal titolare di un bar contro l’ordine di rimuovere le slot istallate, perché il locale non rispettava le distanze minime da alcuni luoghi sensibili.
Il giudice di Bolzano sottolinea che la Corte Costituzionale – con la sentenza 10 novembre 2011, n. 300 – ha già legittimato le normetive provinciali anti-slot: “La Corte ha ritenuto che le disposizioni de quibus non rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h), lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva”. Inoltre il giudice bolzanino inoltre condivide l’opinione dei colleghi triestini (sentenza n. 63 del 21 febbraio 2013) secondo cui “le norme provinciali in esame hanno seguito i principi fondamentali contenuti nel decreto “Balduzzi” e li hanno codificati ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale”. In ogni caso, le norme del decreto Balduzzi “non possono comunque essere applicate direttamente nel territorio provinciale, ostandovi l’art. 2 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione sui rapporti tra legislazione statale e provinciale)”.
Il TGAR Bolzano respinge quindi le richieste di sollevare la questione di legittimità costituzionale, spiegando che la sentenza della Consulta del 2011 è applicabile anche alla legge provinciale del 2012, nonostante questa sia entrata in vigore appunto un anno dopo. “Il fine della nuova norma è il medesimo che aveva indotto, in precedenza, lo stesso legislatore a vietare la messa a disposizione degli apparecchi da gioco in determinate parti limitate del territorio”. E la Corte Costituzionale nel 2011 “ha eliminato ogni dubbio: l’intervento del legislatore provinciale nella specifica materia sopra descritta non è invasivo della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza”.
Respinte anche le eccezioni basate sul fatto che la legge provinciale abbia disposto la rimozione anche di quelle macchine che già erano state istallate. “Il legislatore provinciale ha operato un contemperamento dell’interesse dei titolari al mantenimento degli apparecchi da gioco leciti negli esercizi pubblici situati in luoghi c.d. sensibili e di quello alla tutela delle persone più deboli e, quindi, più esposte al rischio del gioco compulsivo, operando una scelta discrezionale che al Collegio appare del tutto ragionevole”. Del resto, il TGRA ribadice in più occasioni quanto già aveva affermato in diverse sentenze, ovvero che la norma provinciale “si limita a disporre la rimozione degli apparecchi che si trovino su limitate e ben determinate fasce di territorio, giudicate sensibili. Gli stessi apparecchi ben possono essere installati in esercizi ubicati al di fuori delle aree c.d. sensibili, senza alcun pregiudizio per la rete telematica”. gr/AGIMEG