Slot, Tar Veneto rigetto ricorso titolare sala giochi di Padova per non rispetto orari

Il Tar Veneto ha rigettato il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi di Padova, rappresentato dagli avvocati Cino Benelli, Alessandro Domenicali, Stefano Bigolaro, Pier Vettor Grimani, che aveva chiesto di annullare il provvedimento del Questore di revoca della licenza. Il titolare, il 4 settembre scorso, “aveva di fatto cercato di evitare l’accesso della polizia nei locali con uno stratagemma e tale ispezione aveva permesso di verificare che risultavano in funzione gli apparecchi videoterminali oltre l’orario autorizzato dal sindaco e che c’erano numerosi giocatori con precedenti penali e di polizia, inoltre l’inosservanza degli orari era già stata verificata e contestata il precedente 31 luglio”. Secondo la documentazione presentata, si è rilevato che le slot machine all’interno del locale, nel corso dell’ispezione della polizia, “erano tutti in funzione, in violazione dell’ordinanza n.46/2014 emessa dal Sindaco del Comune di Padova” ed “era stato realizzato, in maniera assolutamente arbitraria, un sistema di apertura della porta di ingresso simile a quello solitamente utilizzato nelle gioiellerie e tale che, per fare accesso al locale, risultava indispensabile suonare un campanello ed attendere che il commerciante aprisse la porta schiacciando un pulsante”. Tale comportamento non era stato autorizzato ed andava in violazione dell’art. 9 del Tulps. “In occasione del successivo controllo, in data 04/09/2015, la visita ispettiva evidenziava che non solo l’ordine di rimuovere quanto come sopra installato non era stato adempiuto ma il personale di polizia, dopo essere finalmente riuscito ad entrare, riscontrava che era stata effettuata un’ulteriore variazione rispetto alla licenza con la modifica dei coni di ripresa delle telecamere al fine di permettere di inquadrare una zona molto più ampia di quella consentita dalla vigente normativa sul trattamento dei dati sensibili”. Inoltre, la sala slot “continuava l’attività di raccolta del gioco ben oltre l’orario delle 22 previsto dalla già citata Ordinanza del Sindaco di Padova”. Secondo i giudici, “va anzitutto premesso che non vi è dubbio alcuno sul fatto che la revoca della licenza sia stata disposta per il combinato disposto degli artt.9, 10 ed 11 TULPS, che sono le norme richiamate mentre mai viene nemmeno nominato l’art.100 TULPS”. “Risulta poi essere stata ampiamente dimostrata la mancanza della buona condotta in capo al cittadino cinese nonché i motivi di celerità ed urgenza che hanno consentito all’Autorità di P.S. di omettere la comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art.7 della Legge 241/90, essendo palese che il locale non era condotto in linea con le prescrizioni della normativa vigente”. Il ricorso quindi risulta infondato e deve essere respinto. es/AGIMEG