Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto un ricorso contro il Comune di Colognola Ai Colli (Verona) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e concessione di misure cautelari dell’ordinanza emanata dal Sindaco del Comune avente ad oggetto gli “orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 (TULPS) e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” con cui si limita ad otto ore giornaliere l’orario di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi, specificamente dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00. Il Tar “considerato che non appare sussistente il requisito della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” respinge la domanda di misure cautelari e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 giugno 2017. lp/AGIMEG