Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar del Veneto per chiedere dell’ordinanza sindacale del Comune di Bassano del Grappa n. 155 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto “disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della l.r. n. 38 del 10.9.2019 «norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.
Secondo i giudici, “la deliberazione di Giunta contestata non risulta avere carattere immediatamente esecutivo (e, quindi, lesivo) nei confronti degli operatori economici, spettando alle amministrazioni comunali il potere di regolamentare l’orario degli esercizi di gioco lecito“.
“Ciò posto, il Collegio non ritiene che siano emersi elementi per discostarsi dal proprio orientamento consolidato, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il potere del Comune intimato a regolamentare la materia in esame al fine di tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ai sensi dell’art. 50.7 del Dlgs n. 267/2000.
“Nel caso di specie, il Comune non ha adottato misure più restrittive di quelle precedentemente vigenti, ma ha garantito il rispetto delle fasce di interruzione indicate come limite minimo dalla Regione e confermato l’orario di apertura consentito in un massimo di 8 ore giornaliere. Nondimeno, tale intervento regolatorio è stato compiuto dando evidenza dell’attività istruttoria svolta, nonché delle esigenze di tutela della salute pubblica nel territorio comunale, come risultanti dalla “Relazione sul fenomeno del gioco d’azzardo nel Comune di Bassano del Grappa”, acquisita al protocollo comunale n. 25300 del 21/04/2020 e trasmessa dalla competente ULLSS. Da tale relazione, infatti, è emerso l’incremento statistico dei casi di soggetti presi in carico dal SERD di Bassano del Grappa, per problematiche inerenti alla ludopatia e, più in generale, l’aumentata diffusione del gioco d’azzardo tra la popolazione adulta”.
Per questi motivi il Tar del Veneto ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità degli atti impugnati. ac/AGIMEG