Il Tar Veneto (Sezione Terza) ha accolto l’istanza di misure cautelari limitatamente al provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività di una sala giochi di Scorzè (VE) per trenta giorni, a decorrere dal 2 luglio 2021 sino al 31 luglio 2021. Il regolamento comunale in materia di gioco, approvato nel novembre 2016, prevede infatti stringenti orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento presenti all’interno delle giochi.
Per il Tar “premesso che con il ricorso in epigrafe (…) è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stata imposta alla ricorrente la chiusura dell’esercizio da questa gestito in Comune di Scorzè, a seguito della rilevata inosservanza degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento presenti all’interno del locale adibito dalla medesima a sala giochi; con il ricorso sono stati dedotti plurimi motivi di censura che hanno interessato il provvedimento di sospensione e quindi l’atto ad esso presupposto, ossia il regolamento comunale in materia di giochi, laddove prevede gli orari di messa in esercizio degli apparecchi automatici di intrattenimento; che in tale contesto la richiesta di tutela monocratica ex art. 56 c.p.a. è stata motivata espressamente con riferimento al pregiudizio che la società ricorrente subirebbe dall’esecuzione del provvedimento di sospensione dell’attività per trenta giorni a decorrere dal 2 luglio sino al 31 luglio 2021 (…)” i giudici ritengono sussista il “pregiudizio dedotto, non riparabile all’esito della camera di consiglio in cui la richiesta verrà esaminata dal Collegio, per cui la richiesta cautelare (…) può trovare accoglimento con esclusivo riferimento al provvedimento che ha imposto alla ricorrente la sospensione dell’attività di gioco svolta all’interno della sala da questa gestita”. Per questi motivi il Tar accoglie il ricorso e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021. lp/AGIMEG